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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la domanda diretta a ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, o in subordine la sua sospensione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione. La censura sostanziale riguardava la pretesa non applicabilità del regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. pen. all'ordine di esecuzione, nonostante la sentenza di condanna riguardasse un reato ricompreso nell'elenco ostativo e la presenza di una aggravante ex art. 628, comma 3, c.p., ritenuta anche se bilanciata con circostanze di segno opposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto legittimo l'ordine di esecuzione emesso senza sospensione, in quanto relativo a un reato incluso tra quelli ostativi ex art. 4-bis ord. pen. La Corte ha precisato che, ai fini dell'applicazione del regime ostativo, rileva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, c.p., anche se tale aggravante sia poi stata bilanciata ai sensi dell'art. 69 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    La disposizione ostativa si applica al fine di valutare la legittimità dell'ordine di esecuzione senza sospensione quando il titolo esecutivo riguarda un reato compreso nell'elenco previsto dalla norma.

  • art. 628, comma 3, c.p.

    La sussistenza dell'aggravante è rilevante per l'applicazione del regime di cui all'art. 4-bis ord. pen., anche se successivamente bilanciata con circostanze di segno opposto.

  • art. 69 c.p.

    Il bilanciamento tra circostanze non esclude, ai fini dell'art. 4-bis ord. pen., il rilievo della circostanza aggravante ritenuta in sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione del regime ostativo ex art. 4-bis ord. pen. rileva la presenza, nel titolo, della circostanza aggravante tipizzata dalla norma richiamata, anche se tale aggravante sia stata poi bilanciata con circostanze attenuanti.
  • Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. non neutralizza, di per sé, il rilievo della circostanza aggravante già accertata quando occorra verificare l'inserimento del reato nell'ambito dell'art. 4-bis ord. pen.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su censure manifestamente infondate rispetto a un ordine di esecuzione emesso legittimamente in presenza di un reato ostativo.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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