Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena, e ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti del ricorrente due precedenti decisioni con cui era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo erronea applicazione di legge, contestando la legittimità della revoca del beneficio. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i presupposti di legge per la revoca, osservando che il requisito dell'identità di indole riguarda solo le contravvenzioni e che la seconda sospensione condizionale oggetto di revoca era stata concessa per la terza volta, senza che fosse stato tempestivamente rilevato il superamento dei limiti di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 164, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato come parametro per verificare il superamento dei limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene corretto il rilievo del giudice dell'esecuzione sul loro superamento
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, la revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando risulti il superamento dei limiti legali previsti per la concessione del beneficio, anche se tale superamento non era stato rilevato al momento della precedente decisione.
- L'identità di indole rilevante ai fini della revoca del beneficio riguarda le sole contravvenzioni, sicché non può essere utilmente invocata per contestare la revoca in presenza di una diversa base normativa o di un diverso presupposto ostativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi manifestamente infondati avverso una motivazione del giudice dell'esecuzione che appaia chiara, congrua e conforme ai presupposti di legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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