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Ordinanza

Ordinanza n. 3078/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il divieto comunale di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto difforme lo stato attuale dell’immobile rispetto alla licenza edilizia del 1976 e agli elaborati depositati presso il Genio Civile. Hanno dedotto, riproponendo le censure di primo grado, violazione e falsa applicazione della disciplina relativa agli interventi edilizi e alle tolleranze costruttive, violazione degli artt. 31, 34-bis e 37 d.P.R. 380/2001, dell’art. 19 l. 241/1990 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, travisamento ed errore sui fatti, carenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento. In particolare, hanno contestato le misurazioni comunali e quelle recepite dal TAR, sostenendo che i cordoli sommitale e perimetrali e la veletta fossero conformi al progetto autorizzato o comunque ricompresi nelle tolleranze; hanno inoltre negato che il cordolo sismico dovesse concorrere al calcolo dell’altezza dell’edificio e contestato la ricostruzione relativa al cornicione, alla copertura lignea e alla documentazione del Genio Civile. Il Comune ha sostenuto la correttezza del divieto, rilevando che il nuovo cordolo in cemento armato e la veletta avrebbero modificato struttura, sagoma, altezza e volumetria dell’edificio. La verificazione disposta in appello ha concluso per la difformità dei cordoli, della veletta e della copertura e per un incremento dell’altezza di circa 18-20 cm, non rientrante nelle tolleranze; gli appellanti hanno però mosso specifiche contestazioni tecniche alla relazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento tecnico, poiché la verificazione già espletata non ha risolto alcune questioni e permane un contrasto tra le parti sui criteri di indagine e di misurazione. Il Collegio ha distinto la verificazione, avente funzione descrittiva e ricognitiva, dalla consulenza tecnica d’ufficio, diretta a formulare valutazioni tecniche su questioni di fatto complesse. Ha quindi disposto una CTU per accertare, previo esame del progetto di riparazione sismica, se i cordoli in cemento armato e la veletta siano conformi al titolo edilizio; se il cordolo abbia modificato l’altezza dell’edificio e in quale misura, applicando i criteri di misurazione previsti dalle norme comunali vigenti all’epoca; nonché ogni ulteriore elemento utile alla decisione. È stato nominato CTU il Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi dell’Aquila, con facoltà di delega a un docente qualificato. Sono stati fissati gli adempimenti, i termini per l’anticipo sul compenso, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio delle osservazioni e il deposito della relazione finale. La causa è stata rinviata per la prosecuzione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Il Comune ha adottato il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990.

    La disposizione è indicata quale base del potere comunale di vietare la prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA quando siano riscontrate difformità o carenza dei presupposti.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    È invocato dagli appellanti in relazione ai poteri dell’amministrazione sulla SCIA edilizia e ai relativi limiti procedimentali.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È invocato dagli appellanti per contestare l’esercizio del potere amministrativo e la sua riconducibilità all’autotutela decisoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    È invocato in relazione al difetto di motivazione del divieto comunale e agli errori nella ricostruzione dei presupposti di fatto.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dagli appellanti nel quadro della disciplina delle difformità edilizie e delle relative conseguenze.

  • art. 34-bis, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001

    La norma è invocata per sostenere che le eventuali differenze costruttive rientrino nelle tolleranze previste; la verificazione ha invece ritenuto che l’incremento di altezza di circa 18-20 cm non vi rientri.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dagli appellanti con riguardo alla qualificazione e alle conseguenze delle difformità edilizie.

  • art. 67 c.p.a.

    Il Collegio lo richiama per distinguere la consulenza tecnica d’ufficio dalla verificazione: la CTU consente una valutazione tecnica non meramente ricognitiva delle questioni rilevanti per la decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il Collegio precisa che il comportamento delle parti nella collaborazione con il CTU potrà essere valutato anche ai sensi di tale disposizione.

  • art. 33-bis, comma 1, lett. a), l. 108/2021

    È richiamato dagli appellanti tra le norme che assumono rilevanza nella disciplina applicabile agli interventi edilizi oggetto di controversia.

  • legge 1086/1971

    È richiamata con riguardo agli elaborati strutturali depositati presso il Genio Civile e alla disciplina delle opere in cemento armato e delle strutture metalliche.

Massime di principio

  • Quando la decisione dipende da questioni tecniche complesse e controverse, non risolte dalla documentazione o da una precedente verificazione, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per acquisire una valutazione tecnica non meramente ricognitiva, idonea a risolvere i quesiti rilevanti ai fini della decisione.
  • La verificazione ha funzione prevalentemente descrittiva, ricognitiva e illustrativa dei fatti; la consulenza tecnica d’ufficio, invece, è lo strumento istruttorio appropriato quando occorre elaborare un giudizio tecnico su situazioni o oggetti complessi mediante specifiche cognizioni specialistiche.
  • Nel sindacare valutazioni tecniche dell’amministrazione, il giudice amministrativo può verificare direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche, quanto ai criteri utilizzati e al procedimento applicativo, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa al di fuori dei limiti del controllo di attendibilità e correttezza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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