Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova aggiudicazione della concessione demaniale marittima del compendio "U - Chiosco Blu" a favore di altra impresa, con i connessi atti di rivalutazione e rinnovazione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui, in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, è stata annullata la precedente aggiudicazione, rinnovata la valutazione e nuovamente aggiudicata la concessione demaniale marittima ventennale a un’altra impresa. La censura esaminata in sede cautelare riguardava l’attribuzione di 15 punti all’aggiudicataria, in applicazione del criterio B, lett. a), relativo alla durata e al contenuto dell’esperienza maturata e alla valorizzazione del bene. Secondo la ricorrente, le esperienze professionali dei soci dell’aggiudicataria non sarebbero state pertinenti alla gestione di uno stabilimento balneare e la Commissione non avrebbe adeguatamente ponderato le diverse esperienze. Sono state inoltre dedotte ulteriori censure, assorbite nella valutazione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la Commissione abbia riesercitato il potere valutativo in conformità alla precedente sentenza, esaminando analiticamente i curricula e la documentazione dei tre soci dell’aggiudicataria. Secondo il giudice, il criterio regolamentare non limita la valutazione alla sola gestione di stabilimenti balneari, ma comprende sia la gestione di aree del demanio marittimo sia l’esercizio di attività analoghe, senza imporre una specifica graduazione o ponderazione tra tali esperienze. Non è stata quindi ravvisata, allo stato cautelare, una valutazione manifestamente erronea o illogica, poiché le esperienze considerate riguardavano anche la gestione di aree demaniali e di locali adibiti a bar e ristoranti, attività ritenute pertinenti alla concessione. La carenza di fumus boni iuris del motivo esaminato è stata ritenuta assorbente rispetto alle altre censure. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato è stato qualificato come meramente economico e reintegrabile per equivalente. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il primo è stato ritenuto carente e il pregiudizio è stato considerato comunque non irreparabile.
Tabella 1 allegata al Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo, criterio B, lett. a)
Durata e contenuto dell’esperienza maturata e della avvenuta valorizzazione del bene
Il criterio comprende la gestione di aree del demanio marittimo e l’esercizio di attività analoghe a quella oggetto della concessione, senza limitarsi alla gestione di uno stabilimento balneare né imporre una specifica ponderazione tra le diverse esperienze.
art. 38 Cod. Nav.
È richiamato nell’oggetto delle impugnazioni con riferimento all’eventuale autorizzazione all’anticipata occupazione, ma non è oggetto di specifica valutazione nella decisione cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione dell’esperienza richiesta da una lex specialis o da un regolamento per l’assegnazione di una concessione demaniale, il riferimento alla gestione di aree demaniali o ad attività analoghe consente di considerare anche esperienze diverse dalla gestione esatta del bene oggetto della concessione, purché funzionalmente pertinenti.
- Quando la disciplina di gara o della procedura selettiva non stabilisce una specifica graduazione tra le diverse esperienze rilevanti, la commissione può valutarle unitariamente, purché dia conto dell’esame della documentazione e la valutazione non risulti manifestamente erronea o illogica.
- In sede cautelare, la carenza di fumus boni iuris riferita a una censura ritenuta assorbente può rendere non necessario l’esame prognostico delle ulteriori censure.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, se integralmente reintegrabile mediante equivalente monetario, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 911/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →