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Ordinanza

Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di concessione demaniale marittima temporanea per la stagione balneare 2025, con applicazione dell'indennizzo previsto dall'art. 8 della legge n. 494/1993

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria uscente ha impugnato il diniego comunale della domanda di concessione demaniale marittima temporanea per la stagione balneare 2025, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni relative alla possibilità di proseguire l'occupazione dell'area demaniale nel periodo necessario allo svolgimento delle gare, nonché alla posizione della ricorrente quale concessionaria uscente. Il Comune ha sostenuto, o comunque il giudice ha rilevato, che la ricorrente da lungo tempo non gestiva direttamente il chiosco-bar oggetto della concessione e che, dal 27 aprile 2020, ne aveva affidato la gestione a una terza persona senza richiedere la necessaria autorizzazione all'amministrazione. La domanda cautelare riguardava inoltre la stagione balneare 2025, già conclusa al momento della decisione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare dopo un sommario esame, ritenendo che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza e che mancasse comunque il periculum in mora, poiché la stagione balneare 2025 era ormai conclusa. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto che l'art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, la delibera consiliare n. 3 del 24 gennaio 2024 e la delibera della Giunta comunale n. 26 del 9 aprile 2025 sembrassero attribuire al Comune una facoltà discrezionale, e non un obbligo, di consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'occupazione dell'area demaniale durante il tempo necessario allo svolgimento delle gare. Ha inoltre valorizzato la mancata gestione diretta del chiosco-bar da parte della ricorrente e l'affidamento della gestione a terzi senza la necessaria autorizzazione amministrativa. Le spese sono state compensate. Il TAR ha fissato la camera di consiglio del 21 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso, precisando che il Comune può rivalutare l'istanza alla luce di quanto emerso in udienza e considerando, in particolare, l'eventuale interesse degli utenti all'apertura del chiosco-bar nella stagione 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È stato richiamato per fissare una successiva camera di consiglio finalizzata alla verifica della permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 3, comma 3, legge n. 118/2022

    È stato interpretato, in sede cautelare e con valutazione sommaria, nel senso di attribuire al Comune una facoltà discrezionale, non un obbligo, di consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'occupazione dell'area demaniale durante il tempo necessario allo svolgimento delle gare.

  • art. 8 legge n. 494/1993

    È richiamato quale base dell'indennizzo applicato contestualmente al rigetto della domanda di concessione demaniale marittima temporanea.

Massime di principio

  • La disciplina che consente la prosecuzione dell'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente nel periodo necessario allo svolgimento delle gare attribuisce all'amministrazione una facoltà discrezionale, non un obbligo automatico di proroga o prosecuzione del rapporto concessorio.
  • In sede cautelare, la conclusione della stagione balneare cui si riferisce il provvedimento impugnato può escludere il periculum in mora, rendendo non attuale l'utilità della sospensione richiesta.
  • La mancata gestione diretta del bene demaniale concesso e l'affidamento della gestione a terzi senza la necessaria autorizzazione amministrativa costituiscono elementi suscettibili di incidere negativamente, almeno nella valutazione cautelare del fumus, sulla pretesa del concessionario uscente alla prosecuzione dell'occupazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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