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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione demaniale marittima temporanea per la stagione balneare 2025, unitamente agli atti connessi, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi, la decadenza della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, la sospensione dell’attività e il parere dell’Agenzia del Demanio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il diniego comunale dell’istanza di concessione demaniale marittima temporanea per la stagione balneare 2025 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dal testo emerge che la ricorrente aveva gestito un chiosco-bar oggetto di una concessione demaniale rilasciata a una società terza, senza la necessaria autorizzazione prevista dall’art. 45-bis cod. nav. La ricorrente contestava quindi gli atti con cui il Comune aveva negato la concessione temporanea, comunicato i motivi ostativi, disposto la decadenza della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande e sospeso l’attività. Il giudice ha inoltre rilevato la presenza di ulteriori violazioni urbanistico-edilizie e demaniali contestate dal Comune, l’assenza di disponibilità materiale del chiosco-bar e la mancanza di un titolo edilizio per la sua installazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. Secondo il Collegio, l’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022 e gli atti comunali richiamati attribuiscono al Comune una facoltà discrezionale, e non un obbligo, di consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell’occupazione dell’area demaniale durante il tempo necessario allo svolgimento delle gare. Ha inoltre considerato non contestato che la ricorrente avesse gestito il chiosco senza l’autorizzazione di cui all’art. 45-bis cod. nav., con conseguente mancanza di una legittima occupazione del bene demaniale. Il giudizio cautelare è stato ulteriormente sfavorevolmente valutato alla luce delle ulteriori violazioni urbanistico-edilizie e demaniali, dell’assenza della disponibilità materiale del chiosco e della mancanza di titolo edilizio. Infine, l’istanza riguardava la stagione balneare 2025, ormai conclusa, elemento rilevante ai fini dell’attualità dell’interesse cautelare. Le spese sono state compensate. È stata fissata una camera di consiglio al 21 ottobre 2026, ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È richiamato per fissare una successiva camera di consiglio diretta alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 3, comma 3, l. n. 118/2022

    È interpretato nel senso che attribuisce al Comune una facoltà discrezionale, e non un obbligo, di consentire la prosecuzione dell’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente durante il tempo necessario allo svolgimento delle gare.

  • art. 45-bis cod. nav.

    È individuato quale norma che impone la necessaria autorizzazione per la gestione da parte di terzi delle attività oggetto della concessione demaniale; la sua mancanza esclude, allo stato, la legittima occupazione del bene demaniale da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La facoltà riconosciuta all’amministrazione di consentire temporaneamente la prosecuzione dell’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente, nel periodo necessario allo svolgimento delle gare, non si traduce in un obbligo di proroga o di rilascio della concessione temporanea.
  • La gestione da parte di un soggetto diverso dal concessionario delle attività esercitate su un bene demaniale richiede la specifica autorizzazione prevista dall’art. 45-bis cod. nav.; in mancanza, il gestore non può qualificarsi come legittimo occupante del bene.
  • In sede cautelare, la mancanza di un titolo legittimante l’occupazione demaniale, unitamente alla contestazione di violazioni urbanistico-edilizie e demaniali e all’assenza di un titolo edilizio per l’installazione del manufatto, può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione degli atti impugnati.
  • La conclusione della stagione balneare cui si riferisce la domanda di concessione può incidere sull’attualità dell’interesse cautelare e giustificare la verifica successiva della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutelaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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