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Ordinanza

Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Padova il 13 gennaio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Padova, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, né sono indicati specifici vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla vicenda e sul procedimento amministrativo presupposto.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata di chiarimenti sulla vicenda, corredata dagli atti del procedimento. Ha quindi fissato la camera di consiglio dell’11 giugno 2026 per l’ulteriore esame della domanda cautelare e per l’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Il giudizio potrà essere eventualmente definito con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio, ma l’ordinanza non anticipa alcuna decisione sul merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il Collegio ritenga necessari ulteriori elementi per decidere una domanda cautelare o il merito del ricorso, può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti controversi e degli atti del procedimento, rinviando l’esame a una successiva camera di consiglio.
  • L’ordinanza istruttoria che dispone acquisizioni documentali e fissa una nuova camera di consiglio non definisce né la domanda cautelare né il merito e non consente di individuare una parte vittoriosa.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. può essere valutata nella successiva camera di consiglio, dopo l’acquisizione degli elementi istruttori ritenuti necessari.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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