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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31515/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazioni in materia di lavoro: impiego di 51 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione, svolgimento di lavoro irregolare per periodi variabili da due a sessanta giorni e omesse o infedeli registrazioni nel LUL. Il Tribunale di Pavia aveva accolto solo parzialmente l'opposizione proposta dalla società e dal suo legale rappresentante; la Corte d'appello di Milano aveva poi confermato la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 22 L. 689/1981 e dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, sostenendo che l'Ispettorato di Pavia e il Tribunale di Pavia non fossero territorialmente competenti, poiché la sede rilevante sarebbe stata quella di Salerno; 2) violazione degli artt. 2904 e 2976 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e omessa pronuncia, contestando l'accertamento del rapporto di lavoro e la valutazione della documentazione; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e di varie norme processuali, per la mancata ammissione di prove testimoniali richieste in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di merito sull'accertamento fattuale della sede operativa e del luogo di accertamento della violazione, non deducibile in sede di legittimità; il secondo motivo, pur formalmente evocando violazioni di legge e vizi motivazionali, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove, riservata al giudice del merito; il terzo motivo era inammissibile perché la doglianza sulla mancata ammissione delle prove orali andava, semmai, veicolata come vizio motivazionale e comunque non era stata allegata la decisività delle prove stesse. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso, pur nulla perché effettuata all'Avvocatura distrettuale anziché a quella generale, in ragione della manifesta inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; resta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 689/1981

    richiamato per la competenza nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e per il criterio del luogo di accertamento della violazione

  • art. 17 L. 689/1981

    richiamato dalla Corte territoriale insieme all'art. 22 per la competenza dell'organo che emette la sanzione

  • art. 6 D.Lgs. 150/2011

    invocato dal ricorrente per contestare la competenza territoriale del giudice dell'opposizione

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    mezzo di ricorso utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma ritenuto inidoneo a censurare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    evocato dal ricorrente per omessa pronuncia su profili relativi al rapporto di lavoro

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    indicato dalla Corte come il corretto paradigma per contestare, nei limiti consentiti, il vizio motivazionale e la mancata ammissione di prove rilevanti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle prove spetta al merito

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o neghi il prudente apprezzamento dove imposto

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla mancata ammissione delle prove testimoniali

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prove testimoniali

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per giustificare la scelta di evitare formalità processuali superflue quando il ricorso è già manifestamente inammissibile

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla possibile rinnovazione della notificazione nulla

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: l'accertamento del merito, la scelta delle prove rilevanti e la loro attendibilità spettano al giudice di merito.
  • La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello normativamente previsto, o abbia ignorato una regola legale di valutazione della prova; non è invece deducibile come semplice critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • La censura per mancata ammissione di prove testimoniali è scrutinabile in cassazione solo se la prova indicata sia decisiva, cioè idonea a demolire con certezza il fondamento della decisione impugnata; in mancanza di tale allegazione il motivo è inammissibile.
  • Se il ricorso per cassazione è già manifestamente inammissibile, la Corte può evitare di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla quando ciò comporterebbe un inutile dispendio di attività processuale, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
  • Nel contenzioso avverso ordinanza-ingiunzione, la competenza territoriale e il luogo rilevante ai fini del provvedimento sanzionatorio si apprezzano in base al luogo di accertamento della violazione, secondo quanto interpretato nel caso concreto dalla Corte territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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