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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00787/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da una divisione ereditaria relativa ai patrimoni di due de cuius. Un coerede ha chiesto l'attribuzione delle quote ereditarie e il pagamento dei frutti percepiti dagli altri coeredi nel possesso dei beni; un altro coerede ha chiesto l'inclusione in divisione di alcuni beni mobili e il rimborso di spese sostenute per l'interesse comune; il ricorrente ha, a sua volta, proposto domanda riconvenzionale di usucapione di un immobile sito in Avezzano, sostenendo di averne avuto il possesso esclusivo e di avervi realizzato la costruzione su suolo acquistato in comunione con il padre. Il Tribunale ha respinto usucapione, domanda sui frutti e spese, e ha poi pronunciato la divisione. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'usucapione e la divisione, dichiarando inammissibili alcune censure. In cassazione, il ricorrente ha censurato: 1) la valutazione delle prove testimoniali e il mancato esame di elementi decisivi sul possesso esclusivo; 2) la violazione delle norme sull'interversione del possesso e sull'usucapione, sostenendo che gli elementi istruttori dimostravano il possesso esclusivo e non meramente tollerato; 3) la violazione delle norme sull'accessione e sulla divisione, assumendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta anche la proprietà esclusiva del bene per acquisto del suolo. Quanto alla sentenza definitiva di divisione, ha dedotto la necessità di distinguere due masse ereditarie e l'erroneità della declaratoria di inammissibilità di parte dei motivi di appello, contestando anche la formazione delle quote e l'eccessivo frazionamento dei beni. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati, osservando che le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che mancava la prova del possesso esclusivo ventennale, che il terreno risultava intestato al de cuius e che, in difetto di un titolo scritto idoneo a trasferire il suolo o costituire diritti reali, il fabbricato accedeva al terreno; ha infine confermato l'inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità e pertinenza, nonché la correttezza della divisione separata delle masse e della formazione delle quote.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi proposti avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva della Corte d'appello, ha esaminato i motivi di ricorso e li ha respinti tutti. Ha confermato il rigetto della domanda di usucapione del coerede, ritenendo insussistente la prova del possesso esclusivo e rilevando che, essendo il suolo intestato al de cuius, il fabbricato seguiva la proprietà del terreno per accessione, salvo diverso accordo traslativo in forma scritta. Ha inoltre confermato la decisione sulla divisione ereditaria, ritenendo corretto il giudizio di inammissibilità di parte dei motivi di appello per difetto di specificità e pertinenza e giudicando non fondato il rilievo circa l'erronea formazione di una massa unica o l'eccessivo frazionamento dei beni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non è stata accolta perché in cassazione non è consentita una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e congrua.

  • art. 1144 c.c.

    La Corte ha escluso che dagli elementi addotti emergesse un possesso utile all'usucapione, richiamando il tema dell'esercizio del potere di fatto non fondato sulla mera tolleranza.

  • art. 1159 c.c.

    È stata esclusa l'usucapione per mancanza della prova del possesso esclusivo e continuato per il tempo richiesto; la sola realizzazione del manufatto non basta a fondare l'acquisto della proprietà.

  • art. 934 c.c.

    Essendo il suolo di proprietà del de cuius, il fabbricato vi accede salvo accordo contrario idoneo a trasferire il terreno o costituire un diritto reale.

  • art. 183 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta infondata nella parte in cui pretendeva di valorizzare un diverso titolo di acquisto del bene non emerso in modo idoneo nel giudizio di merito.

  • art. 720 c.c.

    Richiamato nel motivo contro la sentenza definitiva sulla divisione, ma la Corte ha ritenuto che le censure non colpissero specificamente la soluzione adottata dal giudice di merito.

  • art. 728 c.c.

    La Corte ha confermato la divisione così come operata, con formazione delle porzioni e dei conguagli ritenuti congrui dal giudice di merito.

  • art. 1116 c.c.

    La disciplina della divisione è stata ritenuta correttamente applicata alla formazione delle quote per ciascuna massa ereditaria.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi del preteso acquisto per usucapione e delle ulteriori contestazioni sulla divisione non è risultata raggiunta dal ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla credibilità dei testimoni sono state qualificate come richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 191 c.p.c.

    La censura relativa alla consulenza tecnica è stata respinta perché non risultavano vizi idonei a scardinare la motivazione della decisione di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello dichiarati inammissibili sono stati ritenuti tali per difetto di specificità e pertinenza rispetto alle reali statuizioni del Tribunale.

  • art. 479 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il passaggio del diritto di accettazione agli ulteriori successibili, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    È stato dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito prospettare una semplice rivalutazione del merito o delle prove testimoniali, quando la sentenza impugnata abbia già svolto una motivazione logica e coerente sulla ricostruzione dei fatti.
  • L'usucapione richiede la prova rigorosa del possesso pieno, esclusivo e continuato per il tempo di legge; la mera disponibilità materiale del bene, la sua manutenzione o la realizzazione della costruzione non sono di per sé sufficienti.
  • Se il suolo appartiene al de cuius, il fabbricato realizzato su quel suolo accede alla proprietà del terreno, salvo un titolo contrario idoneo, che per il trasferimento del terreno o per la costituzione di diritti reali deve risultare da atto scritto ad substantiam.
  • Nel giudizio divisorio, le censure in appello devono essere specifiche e pertinenti rispetto alla reale statuizione del primo giudice; non sono ammissibili critiche rivolte a un progetto divisionale già superato dalla decisione impugnata.
  • La contestazione della formazione delle porzioni e dei conguagli non può limitarsi a denunciare in astratto l'eccessivo frazionamento, ma deve confrontarsi con la concreta soluzione adottata dal giudice di merito e con la motivazione che la sorregge.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaPossessoProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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