Cassazione Penale, Sentenza n. 45191/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione parziale del decreto della Corte d'appello di Catanzaro che, in riforma del provvedimento del Tribunale, aveva disposto la restituzione di alcuni fabbricati e del terreno insistente in località Muzio ritenendone ignota l'epoca di realizzazione. Il Procuratore generale ha dedotto violazione delle norme procedurali e sostanziali (art. 597 c.p.p., artt. 24-27 d.lgs. 6/9/2011 n.159, art. 934 c.c., nonché il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello), sostenendo che l'epoca di edificazione poteva essere desunta dalle variazioni catastali (24/05/2011 e 24/05/2012) e che, essendo i fabbricati stati realizzati nel periodo di manifestazione della pericolosità di Greco con mezzi di illecita provenienza, spettava la confisca anche del terreno applicando il principio dell'accessione invertita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso della Procura generale: ha ritenuto che le variazioni catastali costituiscono elemento idoneo a dimostrare l'esistenza dei fabbricati in epoca compatibile con il periodo di manifestazione della pericolosità (1997-2013) e che, pertanto, la confisca deve essere riesaminata per gli immobili indicati nelle variazioni del 24/05/2011 e del 24/05/2012. Ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente a tali confische e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha invece confermato la decisione della Corte territoriale con riferimento all'accrescimento oggetto della variazione catastale del 09/11/2015, ritenendolo collocato al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità e quindi non confiscabile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i vizi denunciati (violazione di norme di diritto) nella impugnazione.
Riferimento alla disciplina della misura di prevenzione e del relativo procedimento, con implicazioni sul corretto esame degli elementi rilevanti (in particolare la perimetrazione temporale della pericolosità e la disponibilità dei beni).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 24-27
Richiamati in quanto disciplina organica delle misure di prevenzione patrimoniale; la sentenza applica i principi in tema di correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e acquisizione/realizzazione dei beni.
Citato con riferimento al principio civilistico dell'accessione, che tuttavia in materia di misure di prevenzione può essere derogato dal principio penalistico dell'accessione invertita (valore prevalente dell'edificio rispetto al terreno).
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018 (Rv. 273976)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della pericolosità sociale per collegare l'acquisto/ingresso del bene alla manifestazione della pericolosità, non basandosi su condotte generiche ma su condotte corrispondenti al tipo criminologico.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012 (Martino) e Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014 (Cusimano)
Richiamate per il principio dell'accessione invertita: in materia di misure di prevenzione è legittima la confisca dell'immobile realizzato con proventi illeciti su terreno di provenienza lecita se l'immobile ha valore economico preponderante rispetto al terreno.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021 (Fasciani)
Conferma e aggiornamento del principio secondo cui, nella valutazione preventiva, l'unitarietà funzionale ed economica tra fabbricato e terreno può giustificare la confisca complessiva in presenza di prevalenza del bene di origine illecita.
Massime di principio
- La data di esistenza/realizzazione di un immobile può essere desunta dalle variazioni catastali: la richiesta di nuova accatastamento costituisce dichiarazione dell'interessato dell'esistenza del manufatto in epoca coincidente con la domanda e può essere utilizzata per ricondurre l'opera al periodo di manifestazione della pericolosità.
- In materia di misure di prevenzione la perimetrazione temporale della pericolosità è elemento essenziale: il giudice deve individuare il periodo in cui la pericolosità si è manifestata per valutare la collegabilità temporale tra condotte illecite e acquisizione o realizzazione dei beni.
- L'appello, pur avendo effetto parzialmente devolutivo, non esime il giudice del gravame dall'esaminare d'ufficio, se rilevanti e determinanti per la decisione, questioni essenziali come l'epoca di edificazione dei beni in tema di prevenzione.
- Il principio dell'accessione civilistica può essere superato in sede di misure di prevenzione: se il fabbricato realizzato con proventi illeciti ha valore e utilizzabilità prevalenti rispetto al terreno, è legittima la confisca anche del terreno (accessione invertita).
- Eventuali accrescimento o opere realizzate dopo il periodo di manifestazione della pericolosità non sono normalmente soggetti a confisca di prevenzione salvo prova contraria.
- In caso di elementi documentali nuovi o significativi (es. variazioni catastali) il giudice di rinvio deve riaprire la valutazione e accertare la correlazione temporale e funzionale tra beni ed illiceità, con possibile estensione della confisca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45135/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45139/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45140/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45143/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45144/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45145/2023 del 09/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →