Cassazione Civile, Ordinanza n. 21121/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una società aveva stipulato con un ente pubblico, nel 2003, una convenzione per il recupero strutturale, artistico e funzionale di immobili di pregio, da destinare a gestione turistica per quarant'anni. La società sosteneva che l'ente non avesse collaborato al rilascio degli immobili, ancora occupati da terzi, né alla loro liberazione, impedendo l'avvio dei lavori, l'ottenimento dei finanziamenti e delle agevolazioni pubbliche. Chiedeva quindi la risoluzione della convenzione per grave inadempimento della controparte e il risarcimento del danno. L'ente, invece, eccepiva che il contratto si fosse già risolto di diritto per mancato avveramento della condizione prevista dall'art. 20 della convenzione, cioè la mancata acquisizione dei finanziamenti entro cinque anni e/o la mancata modifica della destinazione d'uso. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'ente, dichiarando la risoluzione di diritto del contratto e respingendo la domanda della società; la Corte d'appello aveva confermato, qualificando la fattispecie come contratto sottoposto a condizione risolutiva e ritenendo avverata la condizione per mancato ottenimento dei finanziamenti entro il termine. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: violazione del giudicato interno e dei limiti del devolutum per avere la Corte d'appello riqualificato la risoluzione; violazione delle norme sulla condizione e sulla risoluzione contrattuale; omessa pronuncia sulle domande di risoluzione per inadempimento e per clausola risolutiva espressa; erronea applicazione dell'art. 1359 c.c. e degli artt. 1453 e 1456 c.c.; nonché una censura sostanzialmente diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul giudicato interno, osservando che la sentenza di appello era ancora pienamente investita dal gravame e che la Corte territoriale aveva legittimamente qualificato la vicenda come risoluzione per avveramento della condizione risolutiva, escludendo che vi fosse una clausola risolutiva espressa. Ha inoltre condiviso la conclusione secondo cui, una volta verificatasi la condizione risolutiva, perde rilievo l'eventuale inadempimento delle parti ai fini della risoluzione del contratto. Quanto alla seconda censura, ha affermato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato e disatteso le domande della ricorrente mediante l'interpretazione della convenzione e che non era possibile, in sede di legittimità, sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio. Ha anche richiamato l'accertamento di merito, condiviso in appello, secondo cui la normativa urbanistica locale non consentiva in concreto il mutamento di destinazione d'uso, sicché il mancato rilascio dell'autorizzazione amministrativa non era imputabile all'ente convenuto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata come norma che consente di denunciare in cassazione violazioni di legge sostanziale e processuale.
Evocato dalla ricorrente in tema di giudicato, ma ritenuto non violato perché il capo di sentenza era ancora sub iudice.
Richiamato per la disciplina del contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva; la Corte ha ricondotto la convenzione a condizione risolutiva.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla condizione contrattuale.
La Corte ha escluso la sua applicazione perché il mancato rilascio dell'autorizzazione urbanistica non era imputabile alla parte onerata e, in ogni caso, era stato accertato in fatto che il mutamento d'uso non era consentito dalla normativa locale.
Richiamato per la risoluzione per inadempimento; la Corte ha affermato che, una volta avverata la condizione risolutiva, l'inadempimento perde rilevanza come autonoma causa di risoluzione.
Richiamato dalla ricorrente per la clausola risolutiva espressa, ma la Corte ha escluso che la convenzione contenesse tale clausola.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato formale interno.
Richiamato dalla ricorrente in tema di limiti delle domande e delle eccezioni in appello.
Richiamato dalla ricorrente in tema di domande ed eccezioni non riproposte in appello.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso omessa pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla formazione e qualificazione del contratto.
La Corte d'appello l'ha richiamato per affermare l'efficacia retroattiva dell'avveramento della condizione risolutiva; la Cassazione ha condiviso tale impostazione.
Richiamato dalla ricorrente per la critica all'interpretazione della convenzione.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'interpretazione contrattuale.
Richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio e del deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive sottoposti a condizione risolutiva, il giudice deve verificare prima di tutto se la condizione si sia avverata; se ciò accade, viene meno ex tunc l'efficacia del rapporto e non può più assumere rilievo, come autonoma causa di risoluzione, l'inadempimento delle parti.
- La domanda di risoluzione per inadempimento non può essere esaminata quando il rapporto sia già cessato per avveramento della condizione risolutiva prevista dal contratto, salvo che la condizione non risulti effettivamente verificata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, se la critica mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda storica.
- La censura di omessa pronuncia o di ultrapetizione va esclusa quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato la domanda, interpretando il contratto e dando ragione del rigetto, anche se con una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
- L'impossibilità giuridica o urbanistica di ottenere un mutamento di destinazione d'uso esclude, in linea di principio, che il mancato rilascio del provvedimento amministrativo possa essere imputato alla controparte negoziale ai fini dell'applicazione dell'art. 1359 c.c.
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