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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00496/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costa Maria: due motivi principali. 1) Violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per illegittima ricalificazione e ricalcolo della pena in sede di rinvio, con alterazione di statuizioni penali ormai intangibili non oggetto di gravame; contestazione specifica sulla determinazione della pena complessiva e sul riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 2056/2011 della Corte di appello di Napoli. 2) Violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. in relazione alla valutazione della diminuente speciale di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990 nel calcolo dell'aumento per continuazione. Tranchino Enrico: unico motivo di ricorso per presunta errata applicazione delle norme penali e procedurali nella valutazione degli elementi probatori ai fini della commisurazione della pena e dell'aumento per la continuazione; censura anche per omissione nell'indicazione della pena complessiva nel dispositivo e per la correzione del dispositivo effettuata "de plano" dalla Corte di appello. Criscuolo Tiziana: unico motivo di ricorso per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; contestazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Tufano, Donnarumma, Guarracino) per ragioni di astio e risentimento verso il capodel sodalizio e valorizzazione di elementi probatori insufficienti a dimostrare concorso esterno; richiamo alle dichiarazioni favorevoli del collaboratore Albano.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Per Costa Maria: infondate le doglianze; la Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali indicate dalla Cassazione e ha correttamente rideterminato la pena tenendo conto della diminuente di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990; la pena è stata rideterminata in anni uno e mesi sei di reclusione (la menzione di anni quattro e mesi sei nella parte motiva è stata ritenuta mero refuso). Per Tranchino Enrico: infondato il ricorso; la Corte di appello ha correttamente riconosciuto la continuazione con il reato precedente in ragione del contesto territoriale e temporale comune e ha legittimamente rideterminato la pena in anni quattro, mesi quattro, giorni dieci (esplicitato come anni quattro mesi undici e giorni dieci nel testo); la censura sulla correzione "de plano" del dispositivo è generica e inammissibile in assenza dell'indicazione di un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale. Per Criscuolo Tiziana: infondato il ricorso; la Corte di appello ha approfondito e colmato le carenze motivazionali indicate dalla Cassazione, ha ritenuto adeguata la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori (esaminando motivi di astio e riscontri obiettivi) e ha motivatamente ritenuto che l'apporto della Criscuolo, seppur non esclusivo né stabile, fosse di supporto essenziale per il sodalizio, giustificando la responsabilità per concorso esterno. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e le statuizioni impugnate confermate nei termini sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la diminuente speciale del comma 7 è stata presa in considerazione nella quantificazione della pena e nella rideterminazione operata dalla Corte di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla concessione e sugli effetti sulla pena.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per configurare la partecipazione ai reati (concorso) nel capo a carico della Criscuolo; la Corte ha ritenuto che il contributo della imputata fosse qualificabile come concorso esterno ai sensi del concorso di persone nel reato.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che limita la revisione di talune statuizioni in sede di rinvio; è stata al centro dei motivi di Costa, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia legittimamente colmato le lacune motivazionali senza violare i limiti di cui all'art. 627 c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione della prova dichiarativa (collaboratori); invocata dalla difesa di Criscuolo, la Corte d'appello ha approfondito l'attendibilità dei collaboratori e ha fornito motivazione congrua in relazione ai profili di astio e ai riscontri oggettivi.

  • art. 81 comma 5 cod. pen. (aumento per continuazione)

    Norma sull'aumento di pena per la continuazione dei reati; la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione e determinato l'incremento sanzionatorio; la Cassazione ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena base e della misura delle circostanze; richiamati per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la correzione di errori materiali nei provvedimenti; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che rende la censura sulla correzione "de plano" generica se il ricorrente non dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Aggravante richiamata dalla Corte di appello in prime pronunce; in sede di rinvio la valutazione delle aggravanti e attenuanti è stata riesaminata e adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di rinvio la Corte di appello può colmare lacune motivazionali indicate dalla Cassazione e, se la motivazione integrativa è congrua, la Cassazione la dichiara legittima: non si tratta di una nuova valutazione di merito, ma dell'integrazione delle ragioni già richieste.
  • L'art. 627 c.p.p. non impedisce al giudice di merito, in sede di rinvio, di rideterminare la pena se ciò è necessario per colmare carenze motivazionali ed il ricalcolo è adeguatamente motivato; però vanno evitati mutamenti che travalichino le statuizioni non impugnate.
  • La quantificazione dell'aumento per continuazione e la fissazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione sulla congruità della pena salvo casi di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le censure generiche, prive di concretezza e di indicazione di un interesse concreto (ad es. nella contestazione di una correzione "de plano"), sono inammissibili in Cassazione: bisogna specificare in che modo si sarebbe subito pregiudizio dalla mancata udienza camerale.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili anche se emergono potenziali motivi di astio, purché il giudice effettui un esame approfondito e motivato, valutando periodi di detenzione differenziati, riscontri oggettivi e coerenza delle dichiarazioni.
  • Una dichiarazione apparentemente favorevole all'imputato (es. di un collaboratore che nega il coinvolgimento) può essere valutata come neutra se il dichiarante non aveva conoscenza diretta del ruolo specifico dell'imputato; il giudice deve valutare le circostanze fattuali che spiegano la neutralità della dichiarazione.
  • Errori materiali nella parte motiva che non incidono sul dispositivo possono essere considerati refusi se la pena e la decisione sono correttamente indicate nel dispositivo; tuttavia, la correzione formale deve essere trattata con cautela e rispettare le garanzie processuali.

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