Cassazione Penale, Sentenza n. 00496/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Costa Maria: due motivi principali. 1) Violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per illegittima ricalificazione e ricalcolo della pena in sede di rinvio, con alterazione di statuizioni penali ormai intangibili non oggetto di gravame; contestazione specifica sulla determinazione della pena complessiva e sul riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 2056/2011 della Corte di appello di Napoli. 2) Violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. in relazione alla valutazione della diminuente speciale di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990 nel calcolo dell'aumento per continuazione. Tranchino Enrico: unico motivo di ricorso per presunta errata applicazione delle norme penali e procedurali nella valutazione degli elementi probatori ai fini della commisurazione della pena e dell'aumento per la continuazione; censura anche per omissione nell'indicazione della pena complessiva nel dispositivo e per la correzione del dispositivo effettuata "de plano" dalla Corte di appello. Criscuolo Tiziana: unico motivo di ricorso per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; contestazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Tufano, Donnarumma, Guarracino) per ragioni di astio e risentimento verso il capodel sodalizio e valorizzazione di elementi probatori insufficienti a dimostrare concorso esterno; richiamo alle dichiarazioni favorevoli del collaboratore Albano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Per Costa Maria: infondate le doglianze; la Corte di appello ha colmato le lacune motivazionali indicate dalla Cassazione e ha correttamente rideterminato la pena tenendo conto della diminuente di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/1990; la pena è stata rideterminata in anni uno e mesi sei di reclusione (la menzione di anni quattro e mesi sei nella parte motiva è stata ritenuta mero refuso). Per Tranchino Enrico: infondato il ricorso; la Corte di appello ha correttamente riconosciuto la continuazione con il reato precedente in ragione del contesto territoriale e temporale comune e ha legittimamente rideterminato la pena in anni quattro, mesi quattro, giorni dieci (esplicitato come anni quattro mesi undici e giorni dieci nel testo); la censura sulla correzione "de plano" del dispositivo è generica e inammissibile in assenza dell'indicazione di un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale. Per Criscuolo Tiziana: infondato il ricorso; la Corte di appello ha approfondito e colmato le carenze motivazionali indicate dalla Cassazione, ha ritenuto adeguata la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori (esaminando motivi di astio e riscontri obiettivi) e ha motivatamente ritenuto che l'apporto della Criscuolo, seppur non esclusivo né stabile, fosse di supporto essenziale per il sodalizio, giustificando la responsabilità per concorso esterno. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e le statuizioni impugnate confermate nei termini sopra indicati.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la diminuente speciale del comma 7 è stata presa in considerazione nella quantificazione della pena e nella rideterminazione operata dalla Corte di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla concessione e sugli effetti sulla pena.
Richiamato per configurare la partecipazione ai reati (concorso) nel capo a carico della Criscuolo; la Corte ha ritenuto che il contributo della imputata fosse qualificabile come concorso esterno ai sensi del concorso di persone nel reato.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che limita la revisione di talune statuizioni in sede di rinvio; è stata al centro dei motivi di Costa, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia legittimamente colmato le lacune motivazionali senza violare i limiti di cui all'art. 627 c.p.p.
Norma relativa alla valutazione della prova dichiarativa (collaboratori); invocata dalla difesa di Criscuolo, la Corte d'appello ha approfondito l'attendibilità dei collaboratori e ha fornito motivazione congrua in relazione ai profili di astio e ai riscontri oggettivi.
art. 81 comma 5 cod. pen. (aumento per continuazione)
Norma sull'aumento di pena per la continuazione dei reati; la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione e determinato l'incremento sanzionatorio; la Cassazione ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio.
Principi di determinazione della pena base e della misura delle circostanze; richiamati per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta.
Norma che disciplina la correzione di errori materiali nei provvedimenti; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che rende la censura sulla correzione "de plano" generica se il ricorrente non dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
Aggravante richiamata dalla Corte di appello in prime pronunce; in sede di rinvio la valutazione delle aggravanti e attenuanti è stata riesaminata e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In sede di rinvio la Corte di appello può colmare lacune motivazionali indicate dalla Cassazione e, se la motivazione integrativa è congrua, la Cassazione la dichiara legittima: non si tratta di una nuova valutazione di merito, ma dell'integrazione delle ragioni già richieste.
- L'art. 627 c.p.p. non impedisce al giudice di merito, in sede di rinvio, di rideterminare la pena se ciò è necessario per colmare carenze motivazionali ed il ricalcolo è adeguatamente motivato; però vanno evitati mutamenti che travalichino le statuizioni non impugnate.
- La quantificazione dell'aumento per continuazione e la fissazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione non sostituisce la propria valutazione sulla congruità della pena salvo casi di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Le censure generiche, prive di concretezza e di indicazione di un interesse concreto (ad es. nella contestazione di una correzione "de plano"), sono inammissibili in Cassazione: bisogna specificare in che modo si sarebbe subito pregiudizio dalla mancata udienza camerale.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute attendibili anche se emergono potenziali motivi di astio, purché il giudice effettui un esame approfondito e motivato, valutando periodi di detenzione differenziati, riscontri oggettivi e coerenza delle dichiarazioni.
- Una dichiarazione apparentemente favorevole all'imputato (es. di un collaboratore che nega il coinvolgimento) può essere valutata come neutra se il dichiarante non aveva conoscenza diretta del ruolo specifico dell'imputato; il giudice deve valutare le circostanze fattuali che spiegano la neutralità della dichiarazione.
- Errori materiali nella parte motiva che non incidono sul dispositivo possono essere considerati refusi se la pena e la decisione sono correttamente indicate nel dispositivo; tuttavia, la correzione formale deve essere trattata con cautela e rispettare le garanzie processuali.
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