Cassazione Civile, Sentenza n. 3819/2021 del 15/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato il licenziamento intimato il 19/9/2014 dal Comune di Zerfaliu alla dipendente Giovanna Andria, per avere effettuato dal 10/01/2014 al 14/05/2014 n. 2.138 accessi al protocollo informatico dell'ufficio non giustificati da ragioni d'ufficio e finalizzati a consultare atti estranei al suo settore. La ricorrente proponeva quattro motivi: 1) illegittima utilizzazione della richiesta di rinvio a giudizio penale come prova (violazione art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.); 2) uso di precedente decisione di Corte non prodotta (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.); 3) mancata spiegazione della lesione del vincolo fiduciario (art. 2119 c.c. invocato); 4) omissione dell'esame delle sanzioni alla luce del contratto collettivo nazionale di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La Corte territoriale era corretta nel ritenere provati gli accessi abusivi sulla base del complesso probatorio acquisito; il richiamo al rinvio a giudizio penale è stato considerato un elemento citato ad abundantiam e non la base esclusiva della decisione. I motivi di cassazione sono stati ritenuti inammissibili perché, rispettivamente: il primo e il secondo miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio e non a un vizio di diritto; il terzo non era pertinente alla qualificazione adottata dalla Corte d'appello (la quale aveva qualificato il recesso come giustificato motivo soggettivo) e in ogni caso contendeva la valutazione di merito riservata al giudice di merito; il quarto era generico e non indicava le norme contrattuali rilevanti. La Corte ha liquidato le spese in Euro 5.000 per competenze professionali e Euro 200 per esborsi oltre spese forfetarie e accessori di legge e ha annotato l'applicabilità dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 per l'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte ha rilevato che non si tratta di un caso di erronea attribuzione dell'onere della prova ma di contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, per cui il richiamo alla norma è inappropriato nel quadro della censura in cassazione
Riferimento congiunto al tema della valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione delle regole processuali richiamate, essendo la decisione fondata su valutazione probatoria complessiva
Norma di legittimità utilizzata per censurare presunte violazioni di legge; la Corte ha richiamato che le doglianze mosse erano, in gran parte, ricollegabili a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione e perciò inammissibili ai sensi di questa disposizione
Richiamato dalla ricorrente ma non applicato dalla Corte territoriale; la Cassazione ha osservato che la qualificazione del recesso era per giustificato motivo soggettivo e che la censura relativa a tale norma tendeva a una rivalutazione del merito
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
Invocato per contestare la sanzione disciplinare; la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile perché la ricorrente non ha indicato le specifiche norme contrattuali rilevanti
art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 (e comma 1 bis)
Norma regolante il contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
norma penale richiamata nel processo (delitto di accesso abusivo a sistema informatico)
Il rinvio a giudizio penale per i medesimi fatti è stato considerato dalla Corte d'appello quale elemento che corroborava la gravità della condotta, ma non è stato usato come unico fondamento decisorio; la presenza di procedimento penale pendente non sostituisce la valutazione probatoria del giudice civile/disciplinare
Massime di principio
- La valutazione del merito probatorio e delle conseguenze disciplinari spetta al giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se la censura è una diversa valutazione delle prove
- Il richiamo al rinvio a giudizio penale, seppur rilevante ai fini della gravità, non può costituire di per sé prova unica della responsabilità disciplinare quando il giudice di merito abbia comunque fondato la decisione su un complesso probatorio
- L'invocazione dell'art. 2697 c.c. è impropria quando la doglianza riguarda la valutazione delle prove e non l'errata attribuzione dell'onere della prova
- Le censure generiche, e soprattutto quelle che non indicano le norme contrattuali o gli specifici vizi di diritto, sono inammissibili
- Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo può essere legittimo anche in assenza di danno patrimoniale, quando sia provata la violazione del vincolo fiduciario per comportamenti ripetuti, non pertinenti ai compiti e con uso improprio del tempo di lavoro
- Chi impugna deve dimostrare il vizio di diritto (e non solo proporre una diversa lettura del fatto) e, se vuole contestare l'applicazione del CCNL, deve indicare le norme specifiche e le ragioni dell'errata applicazione
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