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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3815/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la nullità del contratto commerciale di somministrazione a termine tra Articolo 1 s.r.l. e l'I.N.P.S. per omissione o genericità della causale (violazione artt. 20 e 21 d.lgs. 276/2003) e aveva riconosciuto al lavoratore, per i successivi rapporti a termine con l'utilizzatore, il diritto a un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010. L'INPS sosteneva in Cassazione che la causale non richiedeva la specificazione a pena di nullità nel contratto di somministrazione e che le regole risarcitorie dell'art. 32 L. 183/2010 non si applicavano direttamente nel pubblico impiego nei termini invocati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che la mancata o generica indicazione della causale nel contratto di somministrazione integra causa di nullità ai sensi dell'art. 21, co. 4, d.lgs. 276/2003 e che tale nullità determina la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore nel rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego, pur essendo esclusa la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento presuntivo disciplinato dall'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (indennità tra 2,5 e 12 mensilità, salvo prova del maggior danno). Di conseguenza è stata confermata la condanna dell'INPS al pagamento di sette mensilità a favore del Gizzi e alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 276/2003, art. 20

    Disciplina le ragioni che giustificano l'utilizzo della somministrazione a termine (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive); la loro indicazione pregnante è requisito di legittimità della somministrazione.

  • d.lgs. 276/2003, art. 21, co. 4

    «il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore»

    La nullità per difetto di forma o per causale omessa/generica comporta la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore nel rapporto di lavoro; nel privato tale sostituzione può condurre anche alla conversione in rapporto a tempo indeterminato se mancano i requisiti del termine; nel pubblico il divieto di stabilizzazione opera, ma resta la sostituzione soggettiva e la tutela risarcitoria.

  • L. 183/2010, art. 32, co. 5

    Prevede, nel pubblico impiego, una tutela risarcitoria presuntiva per l'illegittima o abusiva reiterazione di contratti a termine: indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con esonero dall'onere probatorio salvo prova del maggior danno.

  • d.lgs. 165/2001, art. 36

    Posto il divieto di instaurare rapporti a tempo indeterminato con la P.A. in determinate forme; tale divieto impedisce la conversione automatica a tempo indeterminato nel pubblico impiego ma non impedisce l'applicazione delle tutele risarcitorie.

  • Direttiva 2008/104/CE (attuata con d.lgs. 24/2012), art. 5, par. 5

    «gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva»

    Impegna gli Stati membri a prevenire l'abuso della somministrazione e missioni successive presso la stessa utilizzatrice per eludere le tutele; la giurisprudenza costituisce supporto all'applicazione di misure interne efficaci contro la precarizzazione attraverso somministrazione.

  • d.lgs. 368/2001

    Normativa sui contratti a termine con limiti formali alla loro validità (es. apposizione del termine per iscritto); la carenza formale nei contratti a termine determina inefficacia del termine e rilevanza ai fini delle tutele antiaabusive.

  • L. 1369/1960 (art. 1, ultimo comma, normativa richiamata)

    Norma storica che disponeva che i prestatori impiegati in violazione di divieti siano considerati alle dipendenze dell'utilizzatore; la Corte la utilizza come principio di sostituzione soggettiva ripreso nella disciplina della somministrazione.

  • L. 196/1997, art. 10 e art. 1 (riferimenti)

    Prevedeva regole per la fornitura di lavoro temporaneo e richiamava l'applicazione della legge 1369/1960 in caso di violazioni, contribuendo alla giurisprudenza sulla conversione soggettiva e sulla conversione del termine.

  • Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro)

    Non si applica direttamente alla somministrazione interinale nella sua formulazione originale, ma i principi sul contrasto agli abusi nella successione di contratti a termine informano l'interpretazione nazionale ed eurounitaria.

  • d.lgs. 24/2012

    Atto di recepimento della direttiva 2008/104/CE; non abroga il principio interno che sanziona la generica omessa causale nella somministrazione, ma integra l'ordinamento per prevenire abusi.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato tra le norme citate in ricorso (riguarda la riduzione del risarcimento in caso di concorso di colpa); non ha inciso sugli esiti, che si sono basati su norme speciali del lavoro e del pubblico impiego.

Massime di principio

  • La mancata o generica indicazione della causale nel contratto di somministrazione a termine configura nullità del contratto commerciale di somministrazione e determina la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore nel rapporto di lavoro (l'utilizzatore è considerato datore di lavoro).
  • Nel settore privato la sostituzione soggettiva può, se ricorrono le condizioni, comportare anche la conversione del rapporto a tempo indeterminato; nel pubblico impiego la conversione a tempo indeterminato è preclusa dal divieto normativo, ma ciò non esclude il diritto del lavoratore a un'indennità risarcitoria.
  • Per il lavoratore pubblico vittima di illegittima precarizzazione è applicabile, in via indiretta/interpretativa, l'indennità presuntiva prevista dall'art. 32 L. 183/2010 (tra 2,5 e 12 mensilità), con esonero dall'onere di provare il danno, salvo prova del maggior pregiudizio.
  • Le regole europee (direttiva 2008/104/CE e principi della Corte di Giustizia) richiedono agli Stati misure per prevenire l'abuso della somministrazione e missioni successive finalizzate a eludere le tutele: ciò rafforza l'interpretazione interna che penalizza la genericità della causale.
  • Quando il contratto di somministrazione è nullo, i rapporti successivi instaurati dall'utilizzatore con il lavoratore devono essere valutati alla stregua della disciplina dei contratti a termine illegittimi; le tutele risarcitorie devono essere applicate per evitare vuoti di tutela.
  • L'onere probatorio del danno è alleggerito per il lavoratore pubblico nella fattispecie di reiterazione abusiva dei contratti a termine, ma non può essere richiesto un risarcimento fondato sulla perdita del posto senza prova dell'assunzione tramite concorso.

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