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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3818/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva dichiarato improcedibile la domanda di impugnativa del licenziamento per decorso del termine di 180 giorni previsto dalla c.d. riforma Fornero, ritenendo che il deposito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. non interrompesse né sospendesse il termine decadenziale e che fosse necessario il deposito del ricorso ordinario previsto dal rito Fornero. Si censurava altresì l'applicazione del termine Fornero al pubblico impiego privatizzato e la conseguente utilizzazione del rito Fornero come unico strumento idoneo a preservare l'impugnazione; un terzo motivo deduceva nullità per mancata lettura del dispositivo della sentenza appellata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 212/2020, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevedeva che anche il deposito di ricorsi cautelari ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c. possa rendere efficace l'impugnazione entro i 180 giorni. Ne consegue che il deposito del ricorso cautelare è idoneo a preservare l'impugnazione e che il termine decadenziale non può essere inesorabilmente esclusivo del ricorso ordinario. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, con condanna alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48, legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero)

    Norma che ha introdotto il termine decadenziale di 180 giorni per l'impugnazione del licenziamento; la Corte ha riconosciuto che la sua applicazione non può escludere l'efficacia preservativa di ricorsi cautelari quando la Costituzione lo richiede

  • art. 6, secondo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (come sostituito e modificato)

    Prevedeva il termine di 180 giorni per l'efficacia dell'impugnazione; la Corte costituzionale (sent. 212/2020) ha ritenuto illegittima la parte che escludeva il deposito di ricorsi cautelari come modalità idonea a conservare l'efficacia

  • art. 32, comma 1, legge 4 novembre 2010, n. 183

    Reminiscenza normativa richiamata nella ricostruzione storica delle modifiche al regime dei termini; utile per il quadro normativo cui si riferisce la Corte

  • artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.

    Ricorsi cautelari e misure d'urgenza del procedimento civile; la Corte di Cassazione, in linea con la Corte costituzionale, ha ritenuto che il deposito di tali rimedi è idoneo a preservare l'efficacia dell'impugnazione del licenziamento entro il termine di 180 giorni

  • art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

    Richiamato come norma di riferimento sulla tutela del licenziamento illegittimo; la censura verteva sull'applicabilità della disciplina speciale Fornero alle fattispecie di pubblico impiego privatizzato

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 212 del 14.10.2020

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 nella parte in cui escludeva che il deposito di ricorsi cautelari (artt. 669-bis, 669-ter, 700 c.p.c.) potesse preservare l'efficacia dell'impugnazione entro 180 giorni; decisione decisiva per l'accoglimento del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Il deposito di un ricorso cautelare ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter o 700 c.p.c., se effettuato entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, è idoneo a preservare l'efficacia dell'impugnazione del licenziamento anche quando sussiste il termine decadenziale introdotto dalla riforma Fornero
  • La disciplina dei termini prevista dalla riforma Fornero non può essere interpretata in modo tale da escludere automaticamente altri rimedi processuali di natura cautelare che, per loro natura, sono finalizzati a preservare diritti e posizioni soggettive
  • Nei casi di pubblico impiego privatizzato va valutata l'effettiva applicabilità della disciplina Fornero: non sempre il regime previsto per il settore privato è immediatamente trasponibile al pubblico impiego
  • Se si è esperito tempestivamente un rimedio cautelare, è possibile poi proporre il ricorso ordinario anche oltre il deposito cautelare, senza perdere automaticamente la tutela per effetto del decorso del termine decadenziale
  • Le questioni relative alla forma del rito (cautelare vs ordinario) devono essere valutate alla luce della funzione sostanziale del rimedio esperito e delle pronunce costituzionali e di legittimità che ne hanno chiarito la valenza preservativa

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