Cassazione Civile, Sentenza n. 3817/2021 del 15/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti, lavoratrici OSS assunte a tempo determinato e prorogate, impugnavano la cessazione anticipata del rapporto disposta in sede di proroga e chiedevano l'accertamento del diritto di precedenza nelle assunzioni (ex art. 24 d.lgs. n.81/2015). Hanno proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 2119 c.c. e nullità della clausola di risoluzione anticipata, sostenendo che le lavoratrici potevano essere licenziate solo per giusta causa e che la previsione di recesso ante tempus sarebbe contraria a norma imperativa; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n.81/2015 e questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 d.lgs. n.81/2015 per presunta disparità di trattamento e ingiustificata esclusione del diritto di precedenza per specifiche categorie di dipendenti pubblici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la clausola risolutiva inserita nella proroga del contratto a termine, essendo ancorata a eventi oggettivi (immissione in servizio tramite mobilità o concorso) e compatibile con la natura del rapporto a termine; non sussisteva violazione delle norme sui licenziamenti per i rapporti a termine. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato infondato il rilievo di illegittimità: l'esclusione del diritto di precedenza per talune assunzioni si ricollega anche all'art. 36, co.4 (t.u.p.i.) e trova giustificazione nel principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso; la giurisprudenza costituzionale (es. Corte cost. n.248/2018) ha già ritenuto compatibile tale differenziazione rispetto al settore privato. Condanne alle spese di giudizio a carico dei ricorrenti e precisazioni sul contributo unificato per il gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La Corte ha ritenuto che la disciplina richiamata non impedisca la validità di clausole risolutive ancorate a eventi oggettivi nel contratto a tempo determinato; la norma sui licenziamenti non si applica in senso tali da rendere nulla una clausola che determina la cessazione per fatto futuro e certo collegato alla natura temporanea del rapporto
art. 24 d.lgs. n.81/2015
La domanda di riconoscimento del diritto di precedenza è stata rigettata perché la disciplina del d.lgs. n.81/2015 va letta insieme alle norme sul pubblico impiego; il diritto di precedenza invocato non è applicabile alle posizioni che devono essere coperte mediante procedure diverse (mobilità/concorsi)
art. 29 d.lgs. n.81/2015
La disposizione, che esclude certe categorie di contratti a termine dal regime della precedenza, non è ritenuta incostituzionale: la diversità di trattamento rispetto ad altri settori trova fondamento nel principio dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso
art. 36 co.4 e co.5‑bis del testo unico sul pubblico impiego (t.u.p.i.)
art. 36 co.4 e co.5‑bis t.u.p.i.
La Corte ha richiamato queste disposizioni per spiegare che il diritto di precedenza opera solo per le posizioni ricopertibili con determinate procedure; pertanto l'esclusione invocata dalle ricorrenti è coerente con la disciplina del reclutamento pubblico
Direttiva 1999/70/CE
Direttiva 1999/70/CE, accordo quadro allegato
La Corte ha richiamato i principi europei secondo cui il contratto a tempo determinato può essere caratterizzato da termini fissati anche per relationem e da condizioni oggettive che determinano la durata; ciò conferma la legittimità di clausole ancorate a eventi futuri oggettivi
Sentenza Corte UE, causa C‑619/17 (Ministerio de Defensa) 21/11/2018
La giurisprudenza comunitaria è stata utilizzata per affermare che i termini nei contratti a tempo determinato possono essere determinati da eventi futuri oggettivi e che le parti conoscono fin dall'inizio l'evento che pone termine al rapporto
Giurisprudenza Cassazione (principali richiamate)
Cass. Sez. L, n.11921/2003; n.10929/2014; n.19045/2015; n.27058/2013
La Corte ha fatto riferimento a precedenti della Cassazione che ammettono la fissazione di termini per relationem e la validità di clausole che pongono fine al rapporto in relazione al ritorno del lavoratore sostituito o all'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato, salvo prova di intento elusivo
Corte Costituzionale, n.248/2018
Ricordata come giurisprudenza che ha ritenuto compatibile con la Costituzione la differenziazione normativa tra accesso al pubblico impiego e situazione privata, giustificando l'esclusione di taluni diritti di precedenza in ragione del principio concorsuale
Massime di principio
- Nei contratti a tempo determinato è legittima la clausola risolutiva ancorata a eventi oggettivi (termine per relationem), purché non sia meramente potestativa e sia collegata a fatti esterni e verificabili
- La validità di una clausola che consente la cessazione anticipata del rapporto in caso di immissione in servizio tramite mobilità o concorso è compatibile con la natura temporanea dell'assunzione e non equivale automaticamente a un licenziamento illecito; l'onere di provare un intento elusivo o arbitrario grava sul lavoratore
- Il diritto di precedenza previsto per assunzioni a tempo determinato non si applica automaticamente a tutte le ipotesi: va verificata la procedura di reclutamento prevista per la specifica posizione (mobilità, concorso, ecc.) e la disciplina del pubblico impiego può legittimamente differenziare il trattamento rispetto al settore privato
- Le differenze di trattamento tra pubblico e privato in materia di accesso al lavoro possono essere giustificate dal principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso; le censure di eguaglianza richiedono valutazioni di compatibilità costituzionale già affrontate dalla giurisprudenza
- Chi intende impugnare la validità di clausole risolutive nei contratti a termine deve dimostrare che la clausola è meramente potestativa o utilizzata in modo elusivo per aggirare le norme sul lavoro a tempo indeterminato
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