Cassazione Civile, Ordinanza n. 00883/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2002 emesso nei confronti di un'associazione qualificatasi come ONLUS. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'associazione non avesse provato i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, valorizzando la natura sostanzialmente commerciale dell'attività svolta e la sufficienza motivazionale dell'atto impositivo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 148, comma 1, e 143, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come commerciali i proventi dell'associazione; 2) violazione degli artt. 148, comma 3, e 143, comma 3, lett. a), d.P.R. 917/1986, deducendo che gli eventi musicali organizzati avevano natura ausiliaria e strumentale alla raccolta fondi per attività istituzionali e non commerciale; 3) violazione degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 4, D.M. MEF 18 luglio 2003, n. 266, in relazione all'art. 11 d.lgs. 460/1997, contestando l'affermazione secondo cui non sarebbe stato dovuto un avviso di cancellazione dal registro delle ONLUS perché l'associazione non vi era mai stata iscritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi perché, sotto la veste formale della violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, le doglianze investivano l'accertamento di fatto della CTR sulla natura commerciale delle attività e sulla mancata prova dei requisiti ONLUS. Il terzo motivo è stato inoltre ritenuto inammissibile anche perché la decisione di merito si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e la mancata censura utile delle prime rendeva comunque privo di interesse l'esame della censura residua. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia nel merito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
artt. 148, comma 1, e 143, comma 3, lett. b), d.P.R. 917/1986
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la spettanza del regime agevolativo ONLUS, ma la Corte non entra nel merito della loro interpretazione perché la censura è dichiarata inammissibile.
artt. 148, comma 3, e 143, comma 3, lett. a), d.P.R. 917/1986
Richiamati dalla ricorrente per qualificare come non commerciale l'attività di organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi; la Corte non rivaluta il fatto.
art. 5, comma 1, D.M. MEF 18 luglio 2003, n. 266
Richiamato con l'art. 6, comma 4, in relazione alla disciplina dell'iscrizione/cancellazione dal registro ONLUS.
art. 6, comma 4, D.M. MEF 18 luglio 2003, n. 266
Richiamato con riferimento al profilo della cancellazione dal registro delle ONLUS.
La corretta e completa compilazione della comunicazione è necessaria per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS; il rispetto dei requisiti formali è presupposto per il regime agevolativo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: tali doglianze sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale, se deducibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente denunciando la falsa applicazione di norme, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa qualificazione della fattispecie concreta.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non è validamente censurata, i motivi diretti contro le ulteriori ragioni diventano inammissibili per difetto di interesse.
- Ai fini del regime agevolativo ONLUS, i requisiti formali per l'iscrizione nell'anagrafe/registro hanno natura presupposta e la loro corretta osservanza è necessaria per accedere al beneficio.
- La qualificazione come attività commerciale o istituzionale, ove dipenda dall'apprezzamento delle risultanze documentali e contabili, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
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