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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00353/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, mediante versamento della riserva matematica relativa a contributi non versati dal datore di lavoro nel periodo 1977-1980, nonché il conseguente diritto alla pensione di anzianità calcolata includendo anche la contribuzione così valorizzata. L'istituto previdenziale, dopo avere inizialmente autorizzato il versamento della riserva matematica ed erogato la pensione, aveva poi revocato entrambi i provvedimenti. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto in dieci anni il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, con conseguente perdita dell'anzianità contributiva necessaria per la pensione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 13 l. n. 1338/1962, in combinato disposto con l'art. 38 Cost., sostenendo che il precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte territoriale non fosse pertinente perché riguardava l'azione del lavoratore contro il datore di lavoro, mentre nel caso concreto egli agiva direttamente per costituire la riserva matematica presso l'INPS; ha quindi sostenuto che tale diritto non fosse soggetto a prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha applicato il principio affermato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui non esiste un diritto autonomo e imprescrittibile alla sola costituzione della riserva matematica, distinto dal diritto alla rendita vitalizia. Ha chiarito che il diritto alla rendita vitalizia, fondato sulla costituzione della riserva matematica da parte del datore di lavoro o, in sua sostituzione, del lavoratore, si prescrive in dieci anni; il termine per il lavoratore nei confronti dell'INPS decorre però in modo successivo, cioè dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro a costituire la rendita. Nel caso concreto, considerando i contributi omessi tra il 1977 e il 1980 e la domanda proposta nel 2013, il termine prescrizionale risultava maturato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e non ha pronunciato sulle spese, richiamando la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. già valutata positivamente in appello. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 l. n. 1338/1962

    regola la costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi; non configura un diritto autonomo e imprescrittibile alla sola riserva matematica, e il relativo diritto si prescrive secondo i termini affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela previdenziale, ma non ritenuto idoneo a escludere la prescrizione del diritto azionato.

  • art. 152 c.p.c.

    la dichiarazione prevista dalla norma ha giustificato la mancata pronuncia sulle spese di lite.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    in caso di rigetto del ricorso, comporta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 30 l. n. 203/2024

    la modifica legislativa è richiamata solo per chiarire che permane, in via ulteriore, la facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita con onere totalmente a suo carico quando siano prescritte le precedenti azioni.

Massime di principio

  • In tema di rendita vitalizia per contributi omessi, non esiste un autonomo diritto imprescrittibile alla sola costituzione della riserva matematica: la tutela va ricondotta al diritto alla rendita vitalizia, soggetto a prescrizione.
  • Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore verso l'ente previdenziale decorre dopo la prescrizione del diritto del datore di lavoro a costituire la rendita e non coincide con la sola prescrizione della pretesa contributiva dell'ente.
  • Quando i contributi omessi risalgono a un periodo tale da far maturare, nel computo complessivo, il termine prescrizionale applicabile, la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia deve essere rigettata.
  • La recente previsione legislativa che consente al lavoratore di costituire la rendita con onere interamente a proprio carico opera come facoltà ulteriore e distinta, attivabile anche quando siano prescritte le azioni precedenti.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

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