LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Disposizioni in materia di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, dei ricorsi INAIL, degli ammortizzatori e dei contratti di lavoro, nonché norme previdenziali, formative e di conciliazione. Introduce termini e procedure specifici, tra cui rateazioni contributive e comunicazioni INAIL dal 1° gennaio 2025, e misure con finanziamenti limitati agli anni indicati. Comprende inoltre disposizioni su apprendistato, lavoro agile, regime forfetario, rendita vitalizia e percorsi scolastici di orientamento.
Disposizioni in materia di lavoro, sicurezza e previdenza sociale
Disposizioni in materia di lavoro, sicurezza e previdenza sociale
La legge interviene su numerosi ambiti del lavoro, della salute e sicurezza, dell’assicurazione contro gli infortuni, della previdenza, della formazione e delle relazioni di lavoro. Modifica norme vigenti e introduce procedure e termini specifici, con decorrenze e finanziamenti temporalmente determinati nei casi indicati.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro, di cui almeno uno con profilo giuridico; due del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo giuridico; e quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo giuridico. È integrata da rappresentanti di altre amministrazioni quando l’interpello riguarda le loro competenze. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti e l’istituzione avviene senza nuovi o maggiori oneri.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro del lavoro riferisce alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’anno precedente, sugli interventi da adottare e sugli orientamenti e programmi legislativi del Governo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili. Le Camere possono adottare atti di indirizzo.
Il Ministero della salute verifica periodicamente, sulla base dei dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, il mantenimento dei requisiti per la permanenza dei medici competenti nell’elenco previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva. È soppressa la visita prevista dalla lettera e-bis) dell’articolo 41, comma 2; per la visita dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, questa è effettuata quando il medico competente la ritenga necessaria. Se non la ritiene necessaria, il medico deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Nella visita preventiva il medico considera esami e indagini già svolti dal lavoratore e documentati nella copia della cartella sanitaria e di rischio, evitando di ripeterli quando ciò sia compatibile con le finalità della visita. Sono inoltre aggiornati i riferimenti temporali e l’autorità destinataria delle comunicazioni, sostituendo l’organo di vigilanza con l’azienda sanitaria locale nei casi previsti.
L’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei è consentito in deroga al divieto generale se le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi, sono rispettati i requisiti applicabili dell’allegato IV e sussistono adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro comunica l’utilizzo via PEC all’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando la documentazione individuata da apposita circolare. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione; se l’INL richiede informazioni ulteriori, il termine decorre dalla comunicazione di queste ultime, salvo espresso divieto dell’ufficio.
Ricorsi INAIL e somme indebitamente corrisposte
La disciplina dei ricorsi sulle tariffe dei premi INAIL consente al datore di lavoro di impugnare i provvedimenti delle sedi territoriali relativi a classificazione delle lavorazioni, oscillazione del tasso medio per prevenzione, decorrenza dell’inquadramento tariffario e inquadramento effettuato direttamente dall’INAIL per i datori non soggetti alla classificazione prevista dalla legge n. 88/1989. Il ricorso è proposto alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta o alle direzioni provinciali di Trento e Bolzano secondo la competenza territoriale; è deciso dal responsabile della struttura competente.
Per l’oscillazione del tasso medio dovuta all’andamento infortunistico il ricorso è presentato alla sede territoriale INAIL che ha emesso il provvedimento ed è deciso dal responsabile della struttura competente. I ricorsi in materia tariffaria devono essere presentati esclusivamente per via telematica entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Per i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000, il ricorso è deciso in via definitiva dalla struttura regionale competente; la sua presentazione comporta l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 45 del testo unico. I ricorsi già pendenti all’entrata in vigore della legge sono definiti secondo la disciplina vigente al momento della presentazione.
La procedura di restituzione delle somme versate dall’INPS dopo il decesso degli aventi diritto è estesa all’INAIL, direttamente o in base ad accordi e convenzioni, con gli adeguamenti conseguenti dei riferimenti all’ente nella legge n. 190/2014. Dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse dai medici necroscopi all’INPS sono messe a disposizione dell’INAIL; le modalità devono essere concordate dai due Istituti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Per i ricorsi sulle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici decide la sede territoriale INAIL che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla ricezione. Se l’Istituto non decide entro sessanta giorni dalla presentazione, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria; il ricorso e gli altri gravami non sospendono l’efficacia del provvedimento. Le controversie già pendenti restano affidate al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale secondo la disciplina vigente alla data di presentazione.
Integrazione salariale e fondi bilaterali
Il lavoratore che svolge attività subordinata o autonoma durante un periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate lavorate. Decade dal trattamento se non comunica preventivamente alla sede territoriale INPS lo svolgimento dell’attività; valgono a tal fine le comunicazioni dovute dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000.
Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, il decreto istitutivo determina la quota delle risorse accumulate presso il Fondo di integrazione salariale da trasferire al nuovo fondo. La quota è preventivamente certificata dall’INPS e determinata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto del patrimonio del Fondo nell’anno precedente e del rapporto tra i contributi versati dai datori del settore interessato e il totale dei contributi versati al Fondo nello stesso anno. Il decreto attuativo deve essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Nel settore della somministrazione è consentito utilizzare in modo congiunto, sostitutivo o integrativo le risorse destinate ai fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito, in deroga alla regola ordinaria, per adeguare le competenze dei candidati e dei lavoratori e rispondere ai fabbisogni delle imprese, anche in funzione del PNRR.
Somministrazione, lavoro stagionale e contratti di lavoro
Sono modificate le regole sulla somministrazione a tempo determinato, anche per specifiche categorie di lavoratori e per soggetti assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Le condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 non si applicano quando siano impiegati disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, oppure lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo il regolamento UE n. 651/2014, individuati con decreto ministeriale.
La nozione di attività stagionale comprende, oltre alle attività individuate dal d.P.R. n. 1525/1963, quelle organizzate per affrontare intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno e le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori o dei mercati dell’impresa, secondo i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, inclusi quelli già sottoscritti all’entrata in vigore della legge.
Per il periodo di prova, ferme le condizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è previsto un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto. Nei rapporti di durata non superiore a sei mesi il periodo non può essere inferiore a due né superiore a quindici giorni; per i rapporti superiori a sei e inferiori a dodici mesi non può superare trenta giorni.
La comunicazione obbligatoria relativa al lavoro agile deve essere effettuata entro cinque giorni dall’avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi all’evento che ne modifica la durata o ne determina la cessazione.
La legge consente la trasformazione dell’apprendistato di primo livello, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in apprendistato professionalizzante oppure in apprendistato di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale, previo aggiornamento del piano formativo individuale. Nel primo caso la durata complessiva dei due periodi non può superare quella stabilita dalla contrattazione collettiva; nel secondo si applicano durata, finalità e requisiti di accesso previsti per il relativo percorso.
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, per più di quindici giorni, il datore di lavoro ne informa l’ufficio territoriale dell’INL, che può verificare la comunicazione. Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la procedura ordinaria di dimissioni telematiche. Tale effetto non opera se il lavoratore dimostra che una causa di forza maggiore o un fatto imputabile al datore gli ha impedito di comunicare i motivi dell’assenza.
Le conciliazioni di lavoro previste dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi da remoto o mediante collegamenti audiovisivi. Un decreto interministeriale, da adottare entro dodici mesi, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e, per la protezione dei dati, il Garante, stabilirà le regole tecniche. Fino alla sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le modalità vigenti.
Regime forfetario e uffici stampa regionali
La causa ostativa al regime forfetario prevista per le attività svolte prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o dei datori dei due anni precedenti non si applica, alle condizioni stabilite, ai professionisti iscritti ad albi o registri che svolgono attività libero-professionale, anche nelle forme di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, per datori con più di 250 dipendenti, quando siano contemporaneamente assunti a tempo indeterminato e parziale con orario dal 40 al 50 per cento del tempo pieno. Il numero dei dipendenti si verifica al 1° gennaio dell’anno di stipulazione contestuale dei contratti. Il professionista deve avere un domicilio professionale distinto da quello del datore e il contratto autonomo deve essere certificato dagli organismi competenti; non deve esservi sovrapposizione tra lavoro autonomo e subordinato per oggetto, modalità, orario o giornate lavorative.
La medesima causa ostativa non si applica, in assenza di iscrizione ad albi o registri, ai lavoratori autonomi nei casi e secondo le condizioni di specifiche intese stipulate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011, ferma restando la necessità di rispettare gli ulteriori requisiti previsti.
Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato inquadrati nei profili dell’articolo 18-bis del CCNL Funzioni locali 2016-2018, che abbiano lavorato per almeno tre anni, anche non continuativi, a tempo determinato negli uffici stampa regionali prima dell’entrata in vigore del contratto collettivo e ai quali fosse applicato il CCNL giornalistico, può essere riconosciuta in contrattazione integrativa una specifica indennità, nei limiti delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate. La previsione non si applica a chi beneficia dell’assegno previsto dal comma 5-bis dell’articolo 9 della legge n. 150/2000.
Formazione e apprendistato
Dal 2024 le risorse previste dalla legge n. 205/2017 per le politiche di formazione sono destinate alle attività formative promosse da regioni e province autonome nell’esercizio dell’apprendistato disciplinato dal capo V del decreto legislativo n. 81/2015. Per il 2024 le risorse destinate all’attuazione della legge n. 40/1987 sono incrementate di 5 milioni di euro, finanziati a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Per l’assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, la previsione temporale riferita agli anni 2019-2022 è estesa fino al 30 dicembre 2023.
Previdenza e assicurazione sociale
La facoltà di rateizzare debiti contributivi, premi e relativi accessori non affidati agli agenti della riscossione è attribuita a INPS e INAIL dal 1° gennaio 2025, fino a un massimo di sessanta rate mensili. I casi sono definiti con decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sentiti i due Istituti; i rispettivi consigli di amministrazione stabiliscono requisiti, criteri e modalità, anche di pagamento. Dalla stessa data cessa di applicarsi a INPS e INAIL il comma 17 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
È estesa al personale a contratto degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iscritto a enti previdenziali italiani, la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023, restando ferme le prescrizioni. Per gli anni 2024-2033 sono valutati oneri pari a 350.000 euro annui. Nei casi in cui, per periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, la contribuzione sia prescritta e non possa applicarsi tale disciplina, le risorse previste per gli anni 2026-2033 possono coprire, nei limiti degli stanziamenti annuali, gli oneri della rendita vitalizia richiesta dal lavoratore ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962. Occorrono documenti di data certa sull’esistenza e durata del rapporto; il Ministero collabora con l’INPS, che definisce le istruzioni operative. Gli oneri pensionistici sono valutati in importi crescenti dal 2027 e in 69.000 euro annui dal 2036, secondo la copertura finanziaria indicata dalla legge.
Il lavoratore può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962, a proprio totale carico, anche dopo la prescrizione delle facoltà previste dai primi commi, fermo restando l’onere della prova richiesto dalla norma. La misura comporta stanziamenti sul Fondo sociale per occupazione e formazione di 14,2 milioni di euro per il 2024 e 2,1 milioni per il 2025; gli ulteriori oneri sono finanziati secondo gli importi e le coperture annuali specificati dalla legge, anche mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’APE sociale.
I pensionati già dipendenti pubblici titolari di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti pubblici e i dipendenti e pensionati di enti pubblici iscritti ai fini pensionistici presso altre gestioni possono aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali mediante comunicazione all’INPS. L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste dopo un anno dall’iscrizione.
I dipendenti pubblici in quiescenza possono iscriversi, mediante delega all’INPS, alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall’ARAN. Gli iscritti in quiescenza non sono computati ai fini della rappresentatività sindacale.
Le domande di riconoscimento dei requisiti per l’APE sociale e per il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio o, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. L’accoglimento è subordinato al monitoraggio e alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
Gli enti previdenziali privatizzati disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 possono svolgere le riunioni degli organi statutari, anche ordinariamente e in modalità mista, in videoconferenza, nel rispetto di trasparenza, tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati. Gli enti che non hanno già regolato tali modalità devono inserirle nei propri statuti entro un anno dall’entrata in vigore della legge, con deliberazione sottoposta ai Ministeri vigilanti.
Controversie contributive e attività di INPS Servizi
Nei giudizi di opposizione e nei ricorsi in materia contributiva disciplinati dal decreto legislativo n. 46/1999, la notifica all’ente impositore deve essere effettuata presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Il Ministero del lavoro, le proprie società, gli enti vigilati e le società in house possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi per attività rientranti nel suo oggetto sociale.
Adempimenti fiscali, professionisti e rapporti con il fisco
In caso di parto o interruzione della gravidanza dopo il terzo mese, i termini degli adempimenti professionali individuati dalla legge n. 234/2021 sono sospesi dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto, oppure fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione. Entro quindici giorni dall’evento la libera professionista deve trasmettere un certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio, la data del parto o dell’interruzione e copia dei mandati professionali dei clienti.
La disciplina è estesa al libero professionista temporaneamente impossibilitato a lavorare perché assiste il figlio minorenne ricoverato d’urgenza per infortunio o grave malattia, o sottoposto a intervento chirurgico. Entro quindici giorni dalla dimissione deve trasmettere il certificato della struttura sanitaria attestante il ricovero e copia dei mandati professionali. Per il 2024 gli oneri sono valutati in 2,1 milioni di euro e coperti riducendo il Fondo previsto dalla legge n. 190/2014.
Nell’atto di cessione di immobili, la dichiarazione relativa alla spesa per l’attività di mediazione può indicare l’importo effettivamente sostenuto oppure, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra importo fatturato e spesa effettiva; deve comunque riportare le modalità analitiche di pagamento.
Scuola, famiglia e permessi per incarichi istituzionali
È istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito l’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), nel quale sono raccolte le esperienze delle istituzioni scolastiche. Le modalità di costituzione e funzionamento sono definite con decreto ministeriale. È inoltre istituito un Osservatorio nazionale con compiti di sostegno al monitoraggio e alla valutazione dei PCTO; composizione, funzionamento e durata dei componenti sono stabiliti con decreto. L’Osservatorio opera senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
Tra gli interventi finanziabili per le politiche familiari sono inclusi quelli diretti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, anche nelle funzioni di supporto e informazione e rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti da aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono fruire di permessi non retribuiti fino a otto ore lavorative mensili per attività istituzionali connesse al mandato. La richiesta, scritta e motivata, va presentata almeno tre giorni prima, salvo comprovate urgenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 34 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 13 dic 2024LEGGE 13 dicembre 2024, n. 191
- Legge · 16 dic 2024LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193
- Legge · 16 dic 2024LEGGE 16 dicembre 2024, n. 210
- Legge · 9 dic 2024LEGGE 9 dicembre 2024, n. 189
- Legge · 9 dic 2024LEGGE 9 dicembre 2024, n. 187
- Legge · 20 dic 2024LEGGE 20 dicembre 2024, n. 199
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →