Cassazione Civile, Ordinanza n. 39077/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una condomina agiva per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta avvenuta sul viale tra il portone del condominio e la via pubblica, nel tratto interessato da un provvisorio rappezzo della pavimentazione eseguito durante lavori di ristrutturazione dell'immobile. La ricorrente riferiva di aver riportato una frattura a un braccio e chiedeva una somma di denaro a titolo di risarcimento. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo applicabile l'art. 2051 c.c. e ravvisando il caso fortuito, perché la danneggiata conosceva il luogo e la caduta era avvenuta in piena luce, sicché l'evento sarebbe dipeso dal suo difetto di attenzione. In Cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c. per mancanza di prova certa sulle modalità dell'evento e per falsa applicazione della disciplina della responsabilità del custode; inoltre denunciava violazione di norme processuali e motivazione apparente, illogica e contraddittoria, sostenendo che il giudice d'appello avesse male compreso e male applicato il devolutum e che la decisione fosse priva di adeguata motivazione, anche quanto alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul caso fortuito quale limite della responsabilità ex art. 2051 c.c., e che il secondo motivo fosse parimenti infondato perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato la responsabilità del custode e il relativo limite del fortuito. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, contraddittoria o illogica, e ha ritenuto irrilevante, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla decisione sul merito, la compensazione delle spese operata dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è esclusa quando il danno sia stato causato da caso fortuito; il giudice d'appello aveva correttamente vagliato tale limite della responsabilità.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma non al centro della ratio decidendi della sentenza di merito, che è stata ricondotta all'art. 2051 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di conseguenze del fatto colposo del danneggiato, ma la Corte ha ritenuto non pertinente la censura rispetto alla ratio del caso fortuito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità/motivazione e vizio motivazionale.
Richiamato nel secondo motivo come norma processuale asseritamente violata in appello.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro sulla valutazione delle prove.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro sulla valutazione delle prove.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la pretesa apparenza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un determinato limite esimente o su uno specifico accertamento, è inammissibile o infondato il motivo che sposti la censura su un piano diverso.
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il giudice deve verificare non solo l'esistenza del rapporto di custodia e del nesso causale, ma anche l'eventuale interruzione del nesso per caso fortuito; quando il fortuito sia ravvisato in una condotta della vittima o in circostanze concrete che rendano imprevedibile l'evento, la responsabilità del custode è esclusa.
- La censura di motivazione apparente o contraddittoria non può risolversi in una diversa lettura del merito: occorre dimostrare un effettivo deficit argomentativo decisivo, non essendo sufficiente lamentare che il giudice abbia respinto la domanda o che abbia compensato le spese.
- La compensazione delle spese, di per sé, non incide sulla correttezza della ricostruzione fattuale o della qualificazione giuridica della controversia e non rende automaticamente illogica la motivazione della decisione.
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