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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27865/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente, mentre quelle dei due gradi di merito sono state compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda sei avvisi di accertamento emessi per TIA (anni 2008-2012) e TARES (2013) relativi a un immobile accatastato in categoria D/8, ritenuto soggetto al tributo per omessa dichiarazione e mancato versamento. La società contribuente sosteneva che l'immobile fosse adibito ad autodemolizione e che in esso si producessero esclusivamente rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla stessa, con conseguente esclusione totale della superficie dalla tassazione; contestava inoltre l'applicabilità dell'IVA. La CTR ha accolto l'appello della contribuente, valorizzando la natura dell'attività svolta, la produzione di soli rifiuti speciali e la documentazione prodotta, ritenendo irrilevante l'assenza di una specifica denuncia. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993, sostenendo che mancava prova idonea per escludere l'intera superficie e che, al più, era giustificata solo la riduzione forfettaria del 40% già riconosciuta; (2) violazione delle regole sull'onere probatorio nelle agevolazioni tributarie, deducendo che il contribuente non aveva assolto l'onere dichiarativo e di delimitazione delle aree; (3) violazione di norme in tema di IVA, rilevando che la parte avrebbe prestato acquiescenza al relativo prelievo.

Norme richiamate

  • art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Pone una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti a carico di chi occupa o detiene immobili; l'esenzione o riduzione per aree non idonee alla produzione di rifiuti richiede che il contribuente indichi nella denuncia le obiettive condizioni di inutilizzabilità e le provi in giudizio, nonché fornisca i dati relativi all'esistenza e delimitazione delle aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'obbligo di denuncia rileva quale strumento di assolvimento dell'onere informativo del contribuente ai fini dell'esclusione di aree dalla superficie tassabile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • DPR 633/1972

    Richiamato solo nel terzo motivo; la Corte ne ha dichiarato l'inutilizzabilità in cassazione perché la questione sull'IVA era stata assorbita dalla CTR e la relativa affermazione era ad abundantiam.

  • art. 4 del D.L. 557/1993

    Richiamato solo nel terzo motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi perché la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 238 d.lgs. 152/2006

    Richiamato solo nel terzo motivo, senza rilievo sulla decisione finale.

Massime di principio

  • In materia di tassa rifiuti, opera una presunzione legale relativa secondo cui chi occupa o detiene un immobile è tenuto al tributo; l'esenzione o l'esclusione di specifiche superfici costituisce eccezione che deve essere provata dal contribuente.
  • Per ottenere l'esclusione dalla tassazione delle aree nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente deve assolvere un duplice onere: indicare nella denuncia originaria o di variazione le aree interessate e dimostrarne in giudizio l'effettiva inidoneità alla produzione di rifiuti urbani, oppure i dati necessari a delimitarle.
  • La mera documentazione della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali non basta, da sola, a escludere l'intera superficie dalla base imponibile se non è accompagnata dalla specifica denuncia e dalla delimitazione delle aree tassabili e non tassabili.
  • Le motivazioni del giudice di merito che non incidono sul dispositivo, perché espressamente assorbite o formulate solo ad abundantiam, non sono censurabili in cassazione per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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