Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di prestazione di servizi finanziari stipulati tra un investitore e un intermediario, tramite un promotore finanziario. L’investitore aveva dedotto la violazione degli obblighi di informativa, correttezza e trasparenza nell’esecuzione degli investimenti e aveva chiesto la restituzione delle somme versate, oltre rivalutazione, interessi e ulteriore risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una somma molto inferiore a quella domandata, qualificandola come credito di valore e collegandola alla differenza tra quanto investito e quanto restituito alla cessazione del rapporto. Nel successivo giudizio di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto coperta da giudicato la quantificazione del danno in quella misura e ha deciso solo sul criterio di calcolo di rivalutazione e interessi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 394 c.p.c. per avere la Corte d’appello ravvisato un giudicato non considerato dall’ordinanza di rinvio; 2) violazione degli artt. 323, 324 e 100 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. sulla cosa giudicata, sostenendo che il giudicato avrebbe riguardato solo il maggior danno e non anche la perdita di redditività; 3) vizio di motivazione per omessa, apparente o incomprensibile motivazione; 4) vizio di motivazione e omesso esame dell’effettivo contenuto delle difese svolte; 5) violazione degli artt. 1453 e 1223 c.c. per il mancato riconoscimento del mancato guadagno derivante dall’indisponibilità delle somme investite, assunto come componente risarcitoria dovuta almeno nella misura degli interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla sussistenza di un giudicato interno esteso alla quantificazione del danno in € 13.107,11, con conseguente limitazione del giudizio di rinvio alla sola regolazione degli accessori (rivalutazione e interessi). La Corte ha osservato che le censure miravano, in sostanza, a riaprire il merito della determinazione del danno o a contestare indirettamente un giudicato non adeguatamente censurato. Ha quindi condannato il ricorrente a rifondere le spese di Cassazione alla controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di rinvio non possono essere superati i limiti derivanti dal decisum rescindente; la censura sul giudicato deve confrontarsi con il contenuto effettivo della precedente statuizione e degli atti di merito
le doglianze formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi motivazionali sono inammissibili se, in realtà, mirano a una rivalutazione del merito
richiamato in relazione al tema del giudicato e dei limiti delle impugnazioni
richiamato per la formazione del giudicato interno
richiamato dal ricorrente nella prospettazione dell’interesse ad impugnare e del perimetro della cosa giudicata
la decisione valorizza l’efficacia vincolante del giudicato sostanziale sulla determinazione del quantum già coperta da statuizione non più contestabile
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
la motivazione è censurabile in Cassazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o contrasto irriducibile
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento da inadempimento
richiamato dal ricorrente per ricomprendere nel danno anche il mancato guadagno conseguente all’inadempimento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla precedente cassazione e non può rimettere in discussione capi della decisione coperti da giudicato interno o esterno.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, pretende in realtà una nuova valutazione del merito e dei fatti già apprezzati dal giudice territoriale.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in Cassazione solo entro il minimo costituzionale: sono rilevanti esclusivamente le anomalie motivazionali estreme, non le mere insufficienze argomentative o le censure sulla bontà della soluzione adottata.
- Quando una statuizione di merito ha limitato espressamente il risarcimento a una determinata somma e tale limitazione non è stata efficacemente impugnata, il giudice successivo non può riconoscere voci ulteriori incompatibili con quel decisum.
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