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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36272/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 533 co.1 e art. 192 c.p.p.), deducendo travisamento della prova per avere la Corte di appello ricollegato al De Simone la ricettazione in base alla sola dichiarazione dell'agente Sava e senza prova del dolo specifico (consapevolezza della provenienza illecita della cosa); 2) vizio della motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. relativo al riconoscimento della recidiva, lamentando che la Corte non ha motivato il nesso tra gravità del fatto e maggiore attitudine a delinquere; 3) violazione di legge e vizio logico sull'art. 81 c.p. in relazione alla richiesta di assoggettare la condanna all'istituto della continuazione con precedente sentenza (n. 3716/2015), contestando l'affermazione sulla incompetenza del giudice d'appello e sostenendo che la continuazione può essere riconosciuta anche se il reato più grave è ancora sub iudice.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai primi due motivi per genericità e perche' essi riproponevano in cassazione le stesse doglianze già valutate e respinte in appello senza confronto critico con la motivazione. Ha però accolto il terzo motivo: la Corte di appello ha omesso di decidere sulla richiesta di continuazione esterna e non poteva rimandare la questione al giudice dell'esecuzione; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto (valutazione della continuazione).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferita alla continuazione: la Corte sottolinea che il giudice d'appello, investito della richiesta, deve pronunciarsi sulla continuazione e non può deferire la decisione al giudice dell'esecuzione quando la parte abbia allegato l'onere minimo richiesto

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale collegata al reato (ricettazione) per il quale la Corte d'appello ha qualificato la condotta in concorso, rideterminando la pena

  • art. 533 co.1 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto la critica generica e non confrontata con la motivazione di merito

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per presunta violazione delle norme probatorie; la Corte ha valutato che non sussiste travisamento della prova idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio

  • art. 99 cod. pen.

    Richiesto controllo sul riconoscimento della recidiva: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sull'aggravamento per recidiva fosse logica e congrua

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'affermazione della competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte di cassazione ha precisato che tale competenza non esime il giudice d'appello dall'obbligo di pronunciarsi quando la continuazione è chiesta in gravame

  • art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in ordine ai motivi di inammissibilità per genericità e carenza di specificità nella censura di motivazione

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Citato nella giurisprudenza richiamata per definire i limiti della censura sulla motivazione in sede di legittimità (silenzio del giudice non censurabile se la motivazione complessiva esclude la deduzione della parte)

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per il limite nella esposizione dei motivi nel ricorso (sintesi strettamente necessaria per la motivazione)

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso riproporre in termini generici gli stessi motivi già formulati in appello: il ricorso deve confrontarsi puntualmente e criticamente con la motivazione del giudice di merito evidenziandone vizi manifesti e specifici
  • Per dimostrare un travisamento della prova occorre evidenziare una difformità inopinabile tra il contenuto della prova e la valutazione del giudice; un mero dissenso o una diversa lettura probatoria non è sufficiente
  • La valutazione della recidiva (art. 99 c.p.) richiede una motivazione chiara sul nesso tra i precedenti e la maggiore pericolosità: in assenza di questa motivazione il rimedio è la censura specifica in grado di mostrare l'insufficienza logica
  • Quando la parte chiede il riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati, il giudice d'appello è tenuto a decidere sulla richiesta e non può rimandarla automaticamente al giudice dell'esecuzione; l'onere di allegazione è relativo e, se osservato, il giudice deve provvedere anche acquisendo gli atti necessari d'ufficio
  • Le doglianze sulla persuasività o attendibilità delle prove sono di regola inammissibili in cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione del fatto riservata al giudice del merito

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