Cassazione Penale, Sentenza n. 36272/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (art. 533 co.1 e art. 192 c.p.p.), deducendo travisamento della prova per avere la Corte di appello ricollegato al De Simone la ricettazione in base alla sola dichiarazione dell'agente Sava e senza prova del dolo specifico (consapevolezza della provenienza illecita della cosa); 2) vizio della motivazione e violazione dell'art. 99 c.p. relativo al riconoscimento della recidiva, lamentando che la Corte non ha motivato il nesso tra gravità del fatto e maggiore attitudine a delinquere; 3) violazione di legge e vizio logico sull'art. 81 c.p. in relazione alla richiesta di assoggettare la condanna all'istituto della continuazione con precedente sentenza (n. 3716/2015), contestando l'affermazione sulla incompetenza del giudice d'appello e sostenendo che la continuazione può essere riconosciuta anche se il reato più grave è ancora sub iudice.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai primi due motivi per genericità e perche' essi riproponevano in cassazione le stesse doglianze già valutate e respinte in appello senza confronto critico con la motivazione. Ha però accolto il terzo motivo: la Corte di appello ha omesso di decidere sulla richiesta di continuazione esterna e non poteva rimandare la questione al giudice dell'esecuzione; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto (valutazione della continuazione).
Norme richiamate
Riferita alla continuazione: la Corte sottolinea che il giudice d'appello, investito della richiesta, deve pronunciarsi sulla continuazione e non può deferire la decisione al giudice dell'esecuzione quando la parte abbia allegato l'onere minimo richiesto
Norma sostanziale collegata al reato (ricettazione) per il quale la Corte d'appello ha qualificato la condotta in concorso, rideterminando la pena
Richiamato dal ricorrente in tema di vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha ritenuto la critica generica e non confrontata con la motivazione di merito
Invocato dal ricorrente per presunta violazione delle norme probatorie; la Corte ha valutato che non sussiste travisamento della prova idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio
Richiesto controllo sul riconoscimento della recidiva: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sull'aggravamento per recidiva fosse logica e congrua
Richiamato in relazione all'affermazione della competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte di cassazione ha precisato che tale competenza non esime il giudice d'appello dall'obbligo di pronunciarsi quando la continuazione è chiesta in gravame
Richiamato in ordine ai motivi di inammissibilità per genericità e carenza di specificità nella censura di motivazione
Citato nella giurisprudenza richiamata per definire i limiti della censura sulla motivazione in sede di legittimità (silenzio del giudice non censurabile se la motivazione complessiva esclude la deduzione della parte)
Richiamato per il limite nella esposizione dei motivi nel ricorso (sintesi strettamente necessaria per la motivazione)
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso riproporre in termini generici gli stessi motivi già formulati in appello: il ricorso deve confrontarsi puntualmente e criticamente con la motivazione del giudice di merito evidenziandone vizi manifesti e specifici
- Per dimostrare un travisamento della prova occorre evidenziare una difformità inopinabile tra il contenuto della prova e la valutazione del giudice; un mero dissenso o una diversa lettura probatoria non è sufficiente
- La valutazione della recidiva (art. 99 c.p.) richiede una motivazione chiara sul nesso tra i precedenti e la maggiore pericolosità: in assenza di questa motivazione il rimedio è la censura specifica in grado di mostrare l'insufficienza logica
- Quando la parte chiede il riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati, il giudice d'appello è tenuto a decidere sulla richiesta e non può rimandarla automaticamente al giudice dell'esecuzione; l'onere di allegazione è relativo e, se osservato, il giudice deve provvedere anche acquisendo gli atti necessari d'ufficio
- Le doglianze sulla persuasività o attendibilità delle prove sono di regola inammissibili in cassazione se si limitano a chiedere una diversa valutazione del fatto riservata al giudice del merito
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