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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12704/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso del 90% di Irpef e Ilor versate per l’anno d’imposta 1991 da parte di un contribuente residente nell’area colpita dal sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990. L’Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto; il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, oltre a norme e atti eurounitari richiamati dalla giurisprudenza UE, sostenendo che il rimborso fosse incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato perché il contribuente avrebbe dichiarato redditi di partecipazione e/o d’impresa; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la domanda di rimborso fosse carente di prova e che tale omissione non potesse essere sanata con documenti prodotti successivamente. La parte controricorrente ha resistito eccependo anche la non esaustività dei motivi e contestando la natura dei redditi percepiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del contribuente sulla specificità del ricorso, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha reputati fondati. Ha affermato che, in tema di rimborso richiesto da soggetti colpiti dal sisma, occorre verificare la compatibilità del beneficio con il regime eurounitario degli aiuti di Stato, in particolare con il limite del de minimis e con l’assenza di sovracompensazione. Ha rilevato che nella sentenza impugnata mancava proprio l’accertamento circa tale compatibilità nel triennio mobile di riferimento. Per questo ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, per nuovo esame conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La norma agevolativa non può essere applicata in modo automatico, dovendo confrontarsi con i limiti posti dalla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e con il regime de minimis, specialmente quando il beneficiario svolga attività economica o d’impresa.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Costituisce la base normativa della domanda di rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990; tuttavia il diritto va verificato anche alla luce dei vincoli eurounitari e degli specifici fatti impeditivi allegati dall’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In via generale, l’onere della prova grava sul contribuente che chiede il rimborso; ma l’Amministrazione, quando contesta il diritto, deve allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi di cui dispone o che può verificare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la deduzione di vizi processuali connessi alla decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non va inteso in senso eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel giudizio di merito.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002 e disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato

    L’agevolazione non spetta all’impresa o al soggetto che svolge attività economica se non nei limiti consentiti dalla normativa UE, in assenza di sovracompensazione e nel rispetto del regime de minimis.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014, come integrato dall’art. 16-octies del D.L. 91/2017, conv. con modif. dalla L. 123/2017

    Nel contenzioso sui rimborsi per il sisma, l’Amministrazione deve indicare gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto, in coerenza con gli obblighi di collaborazione e buona fede.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rimborso tributario, il contribuente deve provare i presupposti del credito, ma l’Amministrazione non può limitarsi a un generico richiamo all’onere della prova se dispone di elementi utili per contestare il diritto, dovendo allegare i fatti impeditivi o estintivi specifici.
  • Le agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, quando incidono su attività economiche, devono essere lette in conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato: il beneficio è riconoscibile solo entro i limiti del de minimis o di regimi compatibili e senza sovracompensazione del danno subito.
  • Il giudice di merito, nel decidere una domanda di rimborso fondata su agevolazioni per calamità, deve accertare in concreto la compatibilità del beneficio con il quadro eurounitario e la sussistenza dei relativi presupposti fattuali, inclusa l’eventuale natura economica dell’attività svolta dal richiedente.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non comporta un onere di trascrizione integrale e formalistica degli atti, purché il contenuto degli stessi sia puntualmente indicato e sia chiara la loro presenza nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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