Cassazione Civile, Ordinanza n. 23629/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il creditore aveva promosso un'esecuzione presso terzi per recuperare il residuo importo di un credito già azionato in una precedente esecuzione, solo parzialmente fruttuosa. La società debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione, poi accolta in primo grado e confermata in appello, sul presupposto che il creditore non avesse provato che la precedente ordinanza di assegnazione non avesse integralmente soddisfatto il credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di varie norme processuali e sostanziali sostenendo che i documenti dimostrativi dell'insoddisfazione del credito erano già stati ritualmente depositati nel fascicolo della precedente esecuzione e poi acquisiti dal giudice, sicché non potevano essere trattati come nuovi documenti in appello; ha inoltre contestato la mancata considerazione della copia dei documenti ex art. 2719 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla corretta applicazione del D.M. n. 127 del 2004 ai fini della liquidazione delle spese del precetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice di merito, non avendo ritrovato nel fascicolo di parte i documenti asseritamente già depositati e non essendo emersa prova della loro precedente rituale produzione, poteva considerarli come nuovi documenti prodotti solo in appello; tale produzione era quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva dimostrato l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile. La Corte ha altresì escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la questione sulle spese del precetto era assorbita dal rigetto radicale del diritto di procedere esecutivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ricondotta, in sostanza, a un vizio processuale relativo alla valutazione dell'utilizzabilità dei documenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza sull'omessa pronuncia è stata esaminata come vizio di nullità della sentenza, ma esclusa per assorbimento della questione sulle spese.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione dei documenti.
Richiamato per sostenere la rituale presenza della documentazione nel fascicolo di parte ritirato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Invocato per sostenere l'omessa pronuncia sul regime delle spese del precetto; escluso perché la questione era assorbita.
È stata ritenuta norma dirimente: in appello è vietata la produzione di nuovi documenti, salvo la prova dell'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile.
Le formalità di fascicolazione e sottoscrizione del cancelliere sono state ritenute necessarie per rendere verificabile la precedente produzione documentale.
La produzione dei documenti dopo la costituzione richiede deposito in cancelleria e comunicazione dell'elenco alle altre parti; l'inosservanza rende irrituale la produzione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'equiparazione della copia all'originale in assenza di disconoscimento.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova circa l'insoddisfazione del credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Invocato dal ricorrente per la liquidazione delle spese del precetto, ma la relativa questione è stata assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la produzione di documenti già esistenti ma non ritualmente dimostrati come prodotti in primo grado è inammissibile, salvo che la parte provi di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile.
- La parte che invochi in appello la valorizzazione di documenti asseritamente già presenti in un precedente fascicolo ha l'onere di dimostrarne in modo certo la pregressa rituale produzione e la coincidenza con quelli riproposti; in mancanza, il giudice può considerarli nuovi.
- La mancata osservanza delle formalità di deposito e di registrazione dei documenti nel fascicolo di parte impedisce al giudice di considerarli come validamente acquisiti, ove non risulti una tempestiva sanatoria o una inequivoca prova del loro precedente deposito.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamini una questione perché assorbita dalla decisione di un punto preliminare o dirimente che rende superflua ogni ulteriore statuizione.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice deve decidere allo stato degli atti se il fascicolo di parte ritirato non sia stato nuovamente depositato o comunque non consenta di verificare la documentazione allegata.
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