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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10056/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 8.388,07 nei confronti dell'agenzia per il lavoro che la somministrava e dell'azienda sanitaria utilizzatrice, per crediti retributivi relativi a ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per il 2015 e trattamento di fine rapporto. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, sostenendo che, essendo essa ente pubblico, non dovesse operare una solidarietà passiva assimilabile a quella prevista in materia di appalto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la Corte d'appello aveva invece respinto l'opposizione, ritenendo decisiva la previsione contrattuale di solidarietà passiva e, comunque, la ricorrenza della disciplina legale della somministrazione. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva violazione della normativa sulla somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003, contestando la prevalenza attribuita dalla Corte territoriale alla fonte contrattuale dell'obbligazione solidale e la conseguente condanna al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico dedotto. Ha affermato che, in tema di somministrazione di lavoro, l'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 prevede espressamente la solidarietà tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, disciplina applicabile anche alla pubblica amministrazione. Poiché le somme richieste erano pacificamente di natura retributiva e non risultavano pagate, l'azienda sanitaria non poteva sottrarsi all'obbligo di pagamento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    "L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali"

    La norma è letta come fonte legale della solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore, posta a tutela effettiva del lavoratore somministrato, ed applicabile anche quando l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.

  • art. 20, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato per definire la somministrazione di lavoro come fornitura professionale di manodopera, a termine o a tempo indeterminato, entro uno schema triangolare tra lavoratore, somministratore e utilizzatore.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    "la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore"

    La disposizione è utilizzata per descrivere l'ammissibilità della somministrazione a termine anche per esigenze ordinarie e prevedibili dell'attività dell'utilizzatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'azienda sanitaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    È richiamata per gli effetti dichiarativi relativi al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde in solido con il somministratore dei crediti retributivi e contributivi del lavoratore, ai sensi dell'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003.
  • La solidarietà prevista dalla disciplina legale della somministrazione opera anche quando l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione, non essendo sufficiente a escluderla la sola natura pubblica del soggetto utilizzatore.
  • Quando le somme richieste dal lavoratore sono pacificamente qualificabili come trattamenti retributivi e risultano non pagate, l'utilizzatore non può sottrarsi all'obbligo di pagamento invocando la propria estraneità al rapporto di lavoro formale.
  • Nella somministrazione di lavoro la tutela del lavoratore si fonda sulla dissociazione tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione effettiva della prestazione, con conseguente garanzia della parità di trattamento e della solidarietà nel pagamento delle spettanze dovute.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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