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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35175/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Il correntista aveva convenuto la banca deducendo che, nel rapporto di conto corrente intestato a lui e in altro rapporto acceso quale socio e legale rappresentante di una società, l'istituto avesse applicato condizioni peggiorative non pattuite o illegittime: capitalizzazione trimestrale degli interessi, tassi ultralegali, commissioni e spese non dovute, oltre a posticipazioni arbitrarie delle valute. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda di ripetizione dell'indebito, condannando la banca alla restituzione di euro 75.108,46 e a provvedere alla cancellazione dalla centrale rischi, rigettando però il risarcimento del danno. La corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale della banca sia quello incidentale del cliente. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2033 c.c. e degli artt. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la domanda del correntista fosse indeterminata e che mancasse un previo accertamento della invalidità della piattaforma negoziale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che l'onere della prova gravava sul cliente e non poteva essere sanato dall'acquisizione, ad opera del CTU, della documentazione bancaria e contabile; 3) violazione dell'art. 1823 c.c., lamentando una duplicazione nel calcolo dell'importo dovuto, poiché il giudice avrebbe prima azzerato il saldo debitore e poi riconosciuto una somma che comprendeva anche quel saldo, invece di operare compensazione fra poste attive e passive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la domanda del correntista aveva individuato sufficientemente la causa petendi, fondata sull'addebito di somme asseritamente sine causa per interessi, anatocismo, commissioni e spese non pattuite. Ha inoltre affermato che, una volta assolto l'onere di allegazione, il giudice può rilevare d'ufficio le nullità delle clausole contrattuali e che la documentazione acquisita dal consulente tecnico d'ufficio, se la sua acquisizione non viene tempestivamente contestata con eccezione di nullità della relazione per violazione delle regole sull'acquisizione documentale, entra nel materiale probatorio utilizzabile dal giudice. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la censura mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto della corte d'appello, la quale aveva escluso la duplicazione del quantum spiegando che il saldo negativo illegittimamente addebitato e il saldo attivo ricalcolato dovevano entrambi essere restituiti e non compensati tra loro. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della banca alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito presuppone che la domanda individui come causa petendi l'esecuzione di pagamenti o addebiti privi di valida causa negoziale; nel caso concreto la domanda era ritenuta sufficientemente specificata perché riferita ad addebiti illegittimi per interessi, anatocismo, commissioni e spese non pattuite.

  • art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.

    La domanda introduttiva deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto della domanda; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrati tali requisiti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sul correntista che agisce per la ripetizione, ma la documentazione acquisita dal CTU, se ritualmente entrata nel processo e non tempestivamente contestata, può concorrere a integrare il quadro probatorio.

  • art. 1823 c.c.

    La censura sulla quantificazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare un apprezzamento di merito relativo alla distinzione tra saldo negativo e saldo positivo e alla loro non compensabilità nel modo prospettato dalla ricorrente.

  • art. 198 c.p.c.

    Nel giudizio di consulenza contabile il consulente, nei limiti dell'incarico e con il previo consenso delle parti, può acquisire documenti necessari alla risposta ai quesiti.

  • art. 157, comma II, c.p.c.

    La nullità relativa derivante dall'illegittima utilizzazione di documenti da parte del consulente tecnico d'ufficio deve essere eccepita nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione o alla conoscenza del vizio, altrimenti si sana.

  • art. 195, comma III, c.p.c.

    Le osservazioni alla bozza di relazione possono costituire sede per la contestazione del vizio dell'attività peritale, rilevante ai fini della tempestiva eccezione di nullità.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, il correntista deve allegare in modo sufficientemente specifico le ragioni dell'illegittimità degli addebiti, ma non è necessario che la domanda contenga una previa e autonoma pronuncia di invalidità della piattaforma negoziale, potendo il giudice rilevare d'ufficio la nullità delle clausole contrattuali rilevanti.
  • La documentazione bancaria e contabile acquisita dal consulente tecnico d'ufficio può entrare nel materiale probatorio utilizzabile dal giudice, purché l'acquisizione avvenga nei limiti del mandato e la relativa nullità, se sussistente, sia tempestivamente eccepita dalla parte interessata; in difetto, il vizio si sana.
  • L'eccezione di nullità relativa dell'elaborato peritale per illegittima acquisizione di documenti deve essere proposta nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione o alla conoscenza del vizio, anche mediante richiamo a contestazioni già formulate in sede di osservazioni alla bozza di relazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla quantificazione del dovuto in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la corte territoriale abbia motivato l'assenza di duplicazioni e la corretta distinzione tra le diverse poste contabili.
  • Nel rapporto di conto corrente, una volta dimostrata la base fattuale degli addebiti contestati, il giudice può ricostruire il saldo sulla base della documentazione ritualmente acquisita, senza che il difetto originario di produzione documentale della parte sia automaticamente dirimente se la questione processuale non è stata tempestivamente fatta valere.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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