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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5679/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese del 22/06/2023 che aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal Gip il 23/05/2023 su più immobili, sostenendo l'insussistenza del fumus del reato (presunta lottizzazione abusiva e delitti paesaggistici) e la mancanza del periculum. Il Procuratore contestava presunte violazioni di legge e carenze motivazionali del riesame, eccependo in particolare: errata valutazione della sussistenza del vincolo boschivo e della necessità dell'autorizzazione paesaggistica (art. 181 d.lgs. 42/2004), insufficiente argomentazione sul periculum e sulla valutazione della buona fede/acquirenti (rilevanza del mappale n. 7403), nonché omissione di considerare indici rilevanti per la lottizzazione abusiva (art. 44 d.P.R. 380/2001).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della Procura si risolvessero in critiche motivazionali inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p., poiché la motivazione del Tribunale di riesame non era assente né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. In particolare, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale circa l'assenza del fumus e del periculum (anche valorizzando la consulenza di parte e elementi quali l'entità dell'investimento e le comunicazioni agli enti pubblici) e ha condiviso la valutazione sulla buona fede della società proprietaria del mappale n. 7403, che aveva chiesto le autorizzazioni paesaggistiche e collaborato con l'amministrazione. È stato inoltre osservato che il giudice del riesame può rilevare, anche sommariamente, l'assenza dell'elemento soggettivo quando ciò risulti "ictu oculi", e che nel caso concreto tale insussistenza del dolo emergeva dalla motivazione del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame alle sole violazioni di legge; non sono ammissibili censure meramente motivazionali salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Procura in doglianza; riguarda le modalità di riesame delle misure cautelari, ma la Corte ha ritenuto che le critiche mosse fossero motivazionali e quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 44, comma 1, lett. b) e c) d.P.R. n. 380/2001

    Norme sulla lottizzazione abusiva; il Tribunale ha valutato che non sussistessero gravi indizi e che non fosse dimostrato il periculum e/o il dolo per la generalità dei mappali, valutazione che la Cassazione ha ritenuto non censurabile in questa sede.

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004

    Disciplina i delitti paesaggistici e le misure cautelari correlate; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa l'assenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze dell'abuso, anche in ragione della ricostruzione che il bosco era già eliminato per l'edificazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 34/2018

    Richiamato nella doglianza relativa a normativa di settore; non è stata ritenuta idonea a fondare una violazione di legge ai fini della cassazione, essendo le censure di natura motivazionale.

  • art. 42 legge Regione Lombardia n. 31/2008

    Norme regionali interpretative/definizioni (es. integrazioni alla nozione di "bosco"); la Procura vi faceva riferimento per sostenere la sussistenza del vincolo boschivo, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse fornito elementi specifici per confutare la ricostruzione del Tribunale.

Massime di principio

  • In cassazione avverso ordinanze di riesame delle misure cautelari reali sono ammissibili solo censure per violazione di legge; le critiche puramente motivazionali sono precluse salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente.
  • Il giudice del riesame può effettuare una valutazione sommaria non solo sul fumus ma anche sull'elemento soggettivo del reato: se l'assenza del dolo emerge chiaramente "ictu oculi", ciò può determinare la revoca del sequestro.
  • Per disporre o confermare il sequestro preventivo in materia urbanistica/paesaggistica è richiesta una motivazione specifica sul periculum e sul fumus; tuttavia, le valutazioni tecniche e probatorie svolte dal giudice di riesame, se coerenti e articolate, non sono sindacabili in cassazione se non per profili di legge.
  • La buona fede degli acquirenti e la cooperazione con la pubblica amministrazione (richiesta di autorizzazioni, comunicazioni agli enti) sono elementi rilevanti per escludere misure finalizzate alla confisca urbanistica.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre alternative ricostruzioni dei fatti o a contestare la valutazione tecnica (es. qualificazione del terreno come "bosco") devono essere concrete e specifiche per superare il filtro di inammissibilità in Cassazione.

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