Cassazione Civile, Ordinanza n. 15686/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un investitore aveva convenuto in giudizio una banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, lamentando violazioni della normativa in materia di servizi di investimento in relazione a operazioni in strumenti derivati e in valuta estera svolte nel 2009-2010. Chiedeva, in via principale, la nullità/annullabilità/inesistenza del contratto quadro e delle singole operazioni con restituzione delle somme perdute; in subordine, il risarcimento del danno; ulteriormente, la risoluzione del contratto quadro e, ancora, l’annullamento per errore essenziale e riconoscibile. Domandava inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivato dalla segnalazione alla Centrale Rischi conseguente alle passività sul conto d’appoggio delle operazioni. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente la violazione degli obblighi informativi e aveva condannato l’istituto cessionario, qualificandolo come subentrato nei rapporti controversi. La Corte d’appello aveva confermato, affermando che per il subentro bastasse la pendenza della controversia alla data della cessione. In cassazione l’istituto cessionario ha dedotto: 1) violazione del d.l. n. 99/2017, sostenendo che il criterio decisivo non fosse la sola pendenza della lite, ma anche l’esistenza di rapporti ancora in essere, sicché i rapporti già estinti prima della cessione sarebbero rimasti esclusi; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto di cessione, perché la Corte territoriale avrebbe male interpretato le clausole del contratto del 26 giugno 2017, che andavano lette nel senso dell’esclusione dei rapporti estinti; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 1227 c.c., relativo all’asserita operatività autonoma del cliente e al difetto di obbligo della banca di bloccare le operazioni, quindi all’assenza di concorso colposo o di nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. La decisione ha chiarito che, nelle controversie pendenti alla data del contratto di cessione del 26 giugno 2017, il subentro di Intesa Sanpaolo non opera per i rapporti bancari già estinti a tale data, perché tali posizioni rientrano nel "Contenzioso escluso" e non nel "Contenzioso pregresso". La Corte ha ritenuto che la sola pendenza della lite non basti: occorre anche che il rapporto sia ancora funzionale e inerente all’impresa bancaria, interpretata nella prospettiva concreta del cessionario. Di conseguenza, la sentenza d’appello aveva errato nel non verificare se i rapporti dedotti fossero già cessati prima della liquidazione coatta.
Norme richiamate
art. 2, art. 3, art. 4; art. 3, comma 1, lett. c); art. 3, comma 2
La disciplina legislativa non trasferisce automaticamente ogni passività: individua un perimetro minimo di esclusioni e rimette al contratto di cessione, efficace verso i terzi, la concreta delimitazione delle attività e passività trasferite.
conversione del d.l. n. 99/2017
Conferma l’efficacia verso i terzi del meccanismo di cessione disegnato dal decreto-legge e dal contratto attuativo.
L’interpretazione del contratto di cessione deve seguire i canoni ermeneutici codicistici, valorizzando il testo e il comportamento successivo delle parti.
Le clausole del contratto vanno lette sistematicamente, coordinando le disposizioni che definiscono Passività Incluse, Passività Escluse e Contenzioso Pregresso.
Il contratto di cessione, pur inserito in un congegno normativo peculiare, resta espressione di autonomia negoziale e come tale è interpretabile secondo le regole del contratto.
È richiamata per chiarire che l’impresa/azienda comprende i rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa, ma la Corte ne restringe la portata rispetto al criterio effettivamente voluto dalle parti.
Il motivo relativo al concorso colposo del cliente è dichiarato assorbito, poiché l’accoglimento dei primi due motivi impone la cassazione con rinvio.
Richiamato solo per la fase camerale e per la memoria depositata dalle parti.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato nel giudizio di merito quale base degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario.
art. 39 del regolamento Consob n. 16190/2007
Richiamato nel giudizio di merito come norma sugli obblighi informativi e di adeguatezza dell’intermediario.
Norma invocata nella domanda originaria per l’annullamento per errore essenziale e riconoscibile.
Richiamato in via argomentativa per affermare la facoltà dell’intermediario di recedere dall’incarico per giusta causa se l’operazione non sia adeguata.
Richiamato in connessione con la possibilità di recesso per giusta causa da parte dell’intermediario.
Massime di principio
- Quando una cessione di azienda o di ramo è disciplinata da un congegno normativo che rimette al contratto l’individuazione del perimetro effettivo del trasferimento, l’accertamento della legittimazione passiva non può arrestarsi al solo dato della pendenza della lite, ma deve verificare se il rapporto sostanziale rientri effettivamente tra quelli trasferiti.
- Le clausole che individuano le passività incluse in una cessione non vanno lette in modo atomistico: il riferimento ai contenziosi pendenti può avere valore meramente esemplificativo e resta subordinato ai criteri generali posti dalla clausola, quali l’inerenza e la funzionalità del rapporto all’impresa ceduta o cessionaria.
- Nel caso di rapporti già estinti prima della cessione, il solo fatto che su di essi sia pendente una controversia non è sufficiente a far sorgere il subentro del cessionario, se dal testo contrattuale emerge che la cessione riguarda rapporti ancora attivi e funzionali all’operatività dell’ente cessionario.
- In un contratto di cessione con efficacia verso i terzi, l’interpretazione deve coordinare il dato letterale con la ratio dell’operazione e con il comportamento successivo delle parti; un accordo ricognitivo successivo può confermare il significato già desumibile dal contratto originario, ma non può alterare nei confronti dei terzi un perimetro non consentito dalla disciplina applicabile.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la censura di violazione delle norme ermeneutiche è scrutinabile quando evidenzi il discostamento del giudice di merito dai canoni legali di interpretazione; se invece si tratta di contestare la mera opzione interpretativa, il ricorso tende a risolversi in una non consentita contrapposizione di letture.
- Nei servizi di investimento, il concorso colposo del cliente non può essere affermato in via automatica quando l’intermediario abbia violato i propri obblighi informativi e di protezione; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo è rimasto assorbito dall’accoglimento del motivo relativo al perimetro della cessione.
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