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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36867/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Roma per i delitti previsti dagli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 110, 630, 582, 583, 585 e 577 c.p. La Corte d’Assise d’Appello di Roma, con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando il trattamento sanzionatorio in conformità all’accordo raggiunto dalle parti. L’imputato ha ricorso per cassazione lamentando l’eccessività della pena e la carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, poiché, una volta raccolte le richieste concordemente formulate dalle parti, non è possibile dedurre in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla pena: la Corte d’Assise d’Appello aveva determinato il trattamento sanzionatorio secondo l’accordo delle parti e non poteva quindi essere contestata in sede di legittimità la carenza di motivazione su tale punto. L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati

    L’accordo delle parti recepito dal giudice d’appello preclude la proposizione in cassazione di censure motivazionali o di questioni concernenti i motivi rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    L’inammissibilità per la causa ravvisata dalla Corte può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La norma è indicata come disposizione relativa a uno dei delitti per cui l’imputato era stato condannato in primo grado; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 110 c.p.

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La norma è indicata tra quelle poste a fondamento della condanna di primo grado; la Corte non esamina in questa decisione la disciplina del concorso di persone.

  • art. 630 c.p.

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La disposizione è menzionata quale norma relativa a uno dei delitti contestati e oggetto della condanna di primo grado, senza che la Corte ne esamini gli elementi costitutivi.

  • art. 582 c.p.

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La disposizione è indicata tra quelle relative ai delitti per cui era intervenuta condanna in primo grado; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 583 c.p.

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La norma è richiamata quale disposizione relativa a uno dei delitti contestati, senza un esame interpretativo da parte della Corte.

  • art. 585 c.p.

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La norma è indicata tra quelle relative ai delitti per cui era intervenuta condanna di primo grado, ma la decisione non affronta la disciplina delle circostanze.

  • art. 577 c.p.

    aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.

    La disposizione è menzionata tra quelle poste a fondamento della condanna di primo grado, senza un’interpretazione nel merito da parte della Corte.

Massime di principio

  • Quando il giudice d’appello recepisce le richieste concordemente formulate dalle parti nell’ambito del rito previsto dall’art. 599-bis c.p.p., le parti non possono poi dedurre in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.
  • La manifesta infondatezza del ricorso che determina l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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