Cassazione Penale, Ordinanza n. 36867/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Roma per i delitti previsti dagli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 110, 630, 582, 583, 585 e 577 c.p. La Corte d’Assise d’Appello di Roma, con sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando il trattamento sanzionatorio in conformità all’accordo raggiunto dalle parti. L’imputato ha ricorso per cassazione lamentando l’eccessività della pena e la carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, poiché, una volta raccolte le richieste concordemente formulate dalle parti, non è possibile dedurre in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla pena: la Corte d’Assise d’Appello aveva determinato il trattamento sanzionatorio secondo l’accordo delle parti e non poteva quindi essere contestata in sede di legittimità la carenza di motivazione su tale punto. L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati
L’accordo delle parti recepito dal giudice d’appello preclude la proposizione in cassazione di censure motivazionali o di questioni concernenti i motivi rinunciati.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
L’inammissibilità per la causa ravvisata dalla Corte può essere dichiarata senza formalità di procedura.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La norma è indicata come disposizione relativa a uno dei delitti per cui l’imputato era stato condannato in primo grado; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La norma è indicata tra quelle poste a fondamento della condanna di primo grado; la Corte non esamina in questa decisione la disciplina del concorso di persone.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La disposizione è menzionata quale norma relativa a uno dei delitti contestati e oggetto della condanna di primo grado, senza che la Corte ne esamini gli elementi costitutivi.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La disposizione è indicata tra quelle relative ai delitti per cui era intervenuta condanna in primo grado; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La norma è richiamata quale disposizione relativa a uno dei delitti contestati, senza un esame interpretativo da parte della Corte.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La norma è indicata tra quelle relative ai delitti per cui era intervenuta condanna di primo grado, ma la decisione non affronta la disciplina delle circostanze.
aveva condannato Lombardi Massimo per i delitti di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90, 110, 630 e 582, 583, 585, 577 cod. pen.
La disposizione è menzionata tra quelle poste a fondamento della condanna di primo grado, senza un’interpretazione nel merito da parte della Corte.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello recepisce le richieste concordemente formulate dalle parti nell’ambito del rito previsto dall’art. 599-bis c.p.p., le parti non possono poi dedurre in cassazione il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati.
- La manifesta infondatezza del ricorso che determina l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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