Cassazione Penale, Ordinanza n. 36765/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova del 26 marzo 2026, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per minaccia aggravata, dichiarando l'imputata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla qualificazione del reato e all'attendibilità della persona offesa, sostenendo in particolare l'incompatibilità tra la gravità della minaccia e la valutazione di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica sulla valutazione di attendibilità della persona offesa quale testimone. Nella memoria del 14 settembre 2026 ha insistito sull'interesse a ricorrere, richiamando le conseguenze della decisione ex art. 131-bis c.p., e sulla fondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto carente di interesse: le censure miravano a ottenere enunciati di principio senza effetti favorevoli per la ricorrente, considerato che il fatto era stato dichiarato particolarmente tenue e che, secondo la decisione, il giudice civile avrebbe dovuto ritenerlo tale ai fini risarcitori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato: la sentenza d'appello aveva richiamato la motivazione di primo grado e l'assenza di indicatori di inattendibilità dedotti dalla stessa ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il fatto è stato ritenuto particolarmente tenue sicché il giudice civile dovrà ritenerlo tale ai fini risarcitori
La valutazione del fatto come particolarmente tenue, rilevante ai sensi dell'art. 131-bis c.p., è considerata dalla Corte una statuizione con effetti ai fini risarcitori; perciò le censure dirette a ottenere una diversa qualificazione o una diversa valutazione della prova erano prive di interesse nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso che, pur contestando la qualificazione del fatto o la valutazione della prova, persegua soltanto l'enunciazione di principi senza poter produrre un effetto favorevole concreto per il ricorrente.
- La censura sulla valutazione di attendibilità della persona offesa è inammissibile quando si risolve nella reiterazione di doglianze già esaminate e manifestamente infondate, a fronte di una motivazione che richiama le ragioni della decisione di primo grado e dà conto dell'assenza di specifici indicatori di inattendibilità.
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