Cassazione Penale, Ordinanza n. 36779/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 10 dicembre 2025 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per bancarotta fraudolenta, alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità; la censura è stata giudicata generica perché reiterava le doglianze già proposte in appello, senza una critica argomentata alle ragioni della sentenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, comma 2, e 533 c.p.p.; anche questa censura è stata ritenuta generica e non confrontata con le ragioni della decisione impugnata. Con il terzo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e la concessione delle attenuanti generiche: la riqualificazione è stata respinta perché la ricostruzione dell’operazione compiuta dai giudici di merito non consentiva la derubricazione, mentre la doglianza sulle attenuanti generiche è risultata manifestamente infondata, poiché esse erano già state concesse in primo grado e ciò era stato rilevato dalla sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti generici e non idonei a confrontarsi criticamente con la motivazione d’appello; il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto alla richiesta di riqualificazione e inammissibile, perché manifestamente infondato, quanto alle attenuanti generiche, già concesse in primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d'appello e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La sentenza menziona la disposizione nell’ambito della censura difensiva, ma non ne ricava né espone una specifica interpretazione; rileva invece la genericità del motivo.
il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d'appello e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La sentenza menziona la disposizione quale parametro invocato dal ricorrente, senza formularne un’autonoma interpretazione; dichiara la censura inammissibile per genericità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Invero, il motivo non si confronta con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, risultando inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c);
È inammissibile per genericità il motivo che non si confronta con le ragioni argomentate della decisione impugnata.
le circostanze attenuanti generiche sono state concesse al ricorrente sin dal primo grado e la sentenza impugnata non ha mancato di sottolinearlo (si veda pag. 7 della sentenza impugnata e anche pag. 7 della sentenza del Tribunale).
La doglianza sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando dagli atti risulta che esse sono già state concesse.
è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta
La sentenza riferisce la condanna per bancarotta fraudolenta, ma il brano non indica l’articolo applicato né sviluppa un’interpretazione della fattispecie.
non appare possibile riqualificare il fatto nella più lieve ipotesi di bancarotta semplice.
La riqualificazione in bancarotta semplice è esclusa sulla base della ricostruzione dell’operazione addebitata all’imputato, ritenuta incompatibile con l’ipotesi più lieve.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita a riproporre le doglianze già svolte in appello e non svolge una critica argomentata delle ragioni della sentenza impugnata.
- È inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. la censura che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- La richiesta di riqualificazione della bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice non può essere accolta quando la ricostruzione dell’operazione addebitata, compiuta dai giudici di merito, non consente di ricondurre il fatto all’ipotesi meno grave.
- È manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando queste risultano già concesse nei gradi di merito.
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