Cassazione Penale, Ordinanza n. 36769/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado per violenza privata, minaccia e danneggiamento, non avevano impugnato quella condanna. Su appello delle parti civili, la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 21 gennaio 2026, li ha condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e alla rifusione delle spese processuali. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: hanno eccepito la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, deducendo un impedimento a comparire all'udienza; hanno contestato il riconoscimento della responsabilità civile; hanno lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; hanno infine invocato la legittima difesa. La data del 22 novembre 2023 indicata in relazione al primo motivo non corrispondeva a un'udienza celebrata, poiché quel giorno non si era tenuta udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché gli atti smentivano la dedotta violazione processuale: il 22 novembre 2023 non si era tenuta udienza. Il secondo motivo, relativo alla responsabilità civile, è stato dichiarato inammissibile perché fondato su doglianze di fatto e formulate in modo estremamente generico. Il terzo e il quarto motivo, relativi alla particolare tenuità del fatto e alla legittima difesa, sono stati dichiarati inammissibili poiché gli imputati non avevano impugnato la condanna di primo grado e, sulle statuizioni penali, si era quindi formata una preclusione; restava aperta soltanto la questione del diritto delle parti civili al risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il terzo e il quarto motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della scriminante della legittima difesa - sono inammissibili in quanto i ricorrenti non hanno appellato la sentenza di condanna in primo grado e, pertanto, si è formata preclusione processuale rispetto alle statuizioni penali, poiché il tema processuale tuttora aperto rimane solo quello del diritto delle parti civili al risarcimento del danno
La questione della particolare tenuità del fatto non può essere esaminata in cassazione quando l'imputato non ha impugnato la condanna di primo grado e si è formata preclusione sulle statuizioni penali.
Massime di principio
- Quando l'imputato non impugna la sentenza di condanna di primo grado, sulle statuizioni penali si forma una preclusione processuale; non può quindi introdurre in cassazione questioni relative alla particolare tenuità del fatto o a una scriminante, se il giudizio d'appello è rimasto aperto soltanto sulle statuizioni civili.
- È inammissibile il motivo di ricorso che contesta la responsabilità civile mediante doglianze attinenti al fatto formulate in modo estremamente generico.
- È manifestamente infondato il motivo che deduce una violazione processuale smentita dagli atti del procedimento.
Come è indicizzato
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