Cassazione Penale, Ordinanza n. 36783/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: aveva dichiarato non doversi procedere per i fatti commessi fino al 16 maggio 2017 e rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità per le condotte residue, riferite al 2 ottobre 2017, in relazione alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Con il primo motivo ha lamentato vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse stato adeguatamente considerato il suo ruolo di mero intermediario e che non avesse materialmente formato i certificati. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge nel computo della prescrizione delle condotte residue. Con il terzo ha dedotto falsa applicazione della legge penale per il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto formulato in fatto, perché sollecitava una diversa valutazione delle prove e della ricostruzione operata dai giudici di merito, senza indicare un vizio di motivazione deducibile in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto in contrasto con la disciplina della prescrizione: anche la condotta più risalente non risultava prescritta, poiché al termine massimo di due anni e sei mesi andavano aggiunti 354 giorni di sospensione maturati nel procedimento e l’ulteriore sospensione prevista dalla legge Orlando, con scadenza indicata nel giugno 2029. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico, consistendo nella reiterazione degli argomenti già proposti in appello e disattesi dalla Corte territoriale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel caso di specie, infatti, anche la condotta più risalente non risulta prescritta (al termine massimo di prescrizione del reato ascritto, pari ad 2anni sette e mesi sei devono essere aggiunti i periodi di sospensione maturati nel corso del procedimento, pari a complessivi 354 giorni, nonché l'ulteriore sospensione prevista dalla disciplina introdotta dalla legge Orlando, fino ad arrivare al giugno del 2029).
Nel calcolo della prescrizione delle condotte residue, il termine massimo è determinato aggiungendo al termine indicato per il reato i periodi di sospensione maturati nel procedimento e l’ulteriore sospensione prevista dalla disciplina introdotta dalla legge Orlando; in base a tale computo, la condotta più risalente non era prescritta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
In cassazione sono deducibili soltanto i vizi motivazionali qualificati indicati dalla legge e incidenti su aspetti essenziali; non è consentito chiedere una nuova valutazione della persuasività della motivazione, dell’attendibilità delle prove o della ricostruzione fattuale.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
È inammissibile il motivo di ricorso che si limita a riproporre argomenti già sottoposti al giudice d’appello e da questo puntualmente respinti, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta, nella decisione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Rilevato che Gianpiero Calvano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui, dichiarando il non doversi procedere in ordine ai fatti commessi fino al 16.05.2017 e rideterminando il trattamento sanzionatorio, i giudici di secondo grado hanno parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
La sentenza identifica il reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell’imputato come falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Non formula ulteriori principi interpretativi sulla fattispecie sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova comparazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: sono deducibili soltanto la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, quando riguardino aspetti essenziali capaci di imporre una diversa conclusione.
- È aspecifico e inammissibile il motivo che ripropone argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Nel computare la prescrizione occorre aggiungere al termine massimo applicabile i periodi di sospensione maturati nel procedimento e quelli ulteriori previsti dalla disciplina normativa applicabile; il termine così calcolato va confrontato con la data della condotta.
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