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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36763/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Foggia del 13 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Lucera per concorso in minaccia aggravata e diffamazione. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa risposta alle censure d’appello sulla valutazione di attendibilità della persona offesa e del teste Marinacci. Con il secondo ha denunciato violazione di legge quanto alla responsabilità concorsuale nella minaccia. Con il terzo ha contestato la sussistenza della comunicazione con più persone, elemento richiesto per la diffamazione. Con il quarto ha lamentato un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché riproponeva censure di fatto già adeguatamente esaminate e disattese dal Tribunale, la cui motivazione aveva indicato riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e del teste nel complesso probatorio. Anche il secondo motivo è inammissibile perché reiterava doglianze già esaminate; l’istruttoria aveva chiarito che la minaccia era stata corale. Il terzo motivo è inammissibile per aspecificità, poiché non si confrontava con la motivazione secondo cui l’imputato aveva denigrato la persona offesa comunicando con due soggetti individuati, poi escussi in dibattimento. Il quarto motivo è manifestamente infondato: il Tribunale aveva escluso che le condotte fossero sorrette da un unico disegno criminoso o da una programmazione unitaria, considerati i diversi contesti spazio-temporali e i differenti soggetti coinvolti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    l'istruttoria dibattimentale ha chiarito come si sia trattato di minaccia corale

    La responsabilità concorsuale nella minaccia è stata ritenuta sulla base dell’accertamento dibattimentale della natura corale della condotta.

  • art. 595 c.p.

    l'imputato abbia denigrato la persona offesa comunicando con due soggetti ben individuati, i quali hanno, peraltro, deposto in dibattimento

    La comunicazione denigratoria a due soggetti individuati, confermata dalle loro deposizioni, è stata ritenuta idonea a integrare il requisito della comunicazione con più persone per la diffamazione.

  • art. 81 c.p.

    le evidenze probatorie non hanno lasciato emergere che le due condotte delittuose tenute dal ricorrente fossero effettivamente sorrette da un unico disegno criminoso o da una programmazione unitaria, stante i diversi contesti spazio-temporali in cui le due vicende si sono consumate e la diversità dei soggetti coinvolti

    Il riconoscimento della continuazione richiede che le condotte risultino effettivamente riconducibili a un unico disegno criminoso o a una programmazione unitaria; la diversità dei contesti spazio-temporali e dei soggetti coinvolti può escluderne la sussistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura che, pur prospettando un vizio della decisione, ripropone questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice d’appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La partecipazione concorsuale alla minaccia può essere riconosciuta quando l’accertamento dibattimentale dimostri che la condotta minacciosa è stata realizzata coralmente.
  • Per la diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone risulta integrato quando la denigrazione della persona offesa è comunicata a due soggetti individuati; la loro deposizione dibattimentale può costituire riscontro dell’avvenuta comunicazione.
  • Il vincolo della continuazione richiede che le diverse condotte siano effettivamente sorrette da un unico disegno criminoso o da una programmazione unitaria; la diversità dei contesti spazio-temporali e dei soggetti coinvolti può fondare l’esclusione del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieMinacceDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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