Cassazione Penale, Ordinanza n. 36778/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il delitto di cui all’art. 495 c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il secondo ha contestato l’eccessività della pena. Il testo non indica la condotta concreta, la data dei fatti o la misura della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato generico e aspecifico, poiché riproponeva argomenti già esaminati e disattesi dal giudice d’appello senza svolgere una critica argomentata alla decisione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena era già collocata nel minimo edittale e la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e adeguatamente motivata con riferimento agli elementi rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giuseppe Perna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato nei due gradi di merito; la decisione della Cassazione non riesamina nel merito la responsabilità, poiché dichiara inammissibile il ricorso.
Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La censura sull’esclusione della particolare tenuità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di ragioni già disattese, senza critica argomentata, rende il motivo inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in legittimità nei limiti del controllo sulla motivazione.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
I criteri di commisurazione della pena previsti dalla norma guidano la discrezionalità del giudice di merito; una motivazione che richiami congruamente gli elementi decisivi o rilevanti assolve l’onere argomentativo.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti dal giudice d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La determinazione e graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di legittimità la censura non è fondata quando la motivazione richiama congruamente gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
- La doglianza di eccessività della pena è manifestamente infondata quando la pena è già collocata nel minimo edittale e la motivazione del giudice di merito risulta adeguata.
Come è indicizzato
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