Cassazione Penale, Sentenza n. 37/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7/3/2017 per nullità processuale, deducendo che non era stata avvisata della data fissata per l'udienza pubblica di appello (art. 601, comma 4, c.p.p.). Sosteneva che l'omessa notifica dell'avviso al difensore domiciliatario aveva comportato la definizione dell'appello in sua assenza e la revoca implicita delle statuizioni civili pronunciate in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando che l'omesso avviso alla parte civile integra una nullità di ordine generale (c.d. a regime intermedio), la Corte ha ritenuto che la parte civile non avesse interesse ad impugnare la sentenza assolutoria perché le formule assolutorie adottate dalla Corte territoriale (proscioglimento per intervenuta depenalizzazione del fatto al capo B e non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis al capo A) non precludono l'esercizio dell'azione civile e non producono effetti impeditivi nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651‑bis e 652 c.p.p.; in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero il ricorso della parte civile è dunque inammissibile. Richiesta del P.M. di annullamento con rinvio non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il reato ascritto al capo A fosse caratterizzato dalla particolare tenuità del fatto e quindi sussistesse la non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis.
art. 601, comma 4, cod. proc. pen.
La norma stabilisce l'obbligo di avviso alla parte civile della data dell'udienza d'appello; l'omissione integra una nullità di ordine generale se non sanata.
artt. 606, comma 1, lett. c; 178, comma 1, lett. c; 179, comma 1 cod. proc. pen. (in riferimento all'art. 601, comma 4)
Norme richiamate a pena di nullità per censurare vizi del procedimento di impugnazione connessi all'omesso avviso all'interessato.
artt. 651‑bis e 652 cod. proc. pen.
Sentenze di non punibilità per particolare tenuità e proscioglimenti per depenalizzazione non producono effetti preclusivi sul giudizio civile; ne consegue che la parte civile, in assenza di impugnazione del P.M., può essere priva di interesse ad impugnare la sentenza penale.
Massime di principio
- L'omesso avviso alla parte civile dell'udienza d'appello integra una nullità di ordine generale (c.d. a regime intermedio) e può costituire motivo di impugnazione qualora sussista interesse a far valere la propria partecipazione processuale.
- Se la sentenza di merito assolve per intervenuta depenalizzazione (abolitio criminis) o per non punibilità ex art. 131‑bis, tali decisioni non precludono automaticamente l'azione civile: la parte civile può comunque agire autonomamente in sede civile.
- La parte civile che impugni una sentenza assolutoria per queste cause rischia l'inammissibilità per carenza di interesse se il pubblico ministero non impugna a sua volta; pertanto va valutata la sussistenza di un concreto interesse ad agire in cassazione.
- In casi simili è consigliabile coordinare le azioni: sollecitare (o verificare) l'eventuale impugnazione del pubblico ministero e valutare l'esperimento autonomo dell'azione civile in sede civile per ottenere il ristoro del danno.
- Verificare sempre la natura dell'assoluzione (se comporta effetti che incidono sul procedimento civile) prima di proporre impugnazioni penali: la rilevanza processuale e l'interesse ad agire dipendono dall'effettiva incidenza sui diritti civili della parte offesa.
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