Cassazione Penale, Sentenza n. 32594/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Genova del 12/03/2024 per omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (e richiamo all'art. 240-bis c.p.) in relazione all'autoveicolo VW Golf targato FF202KC, formalmente intestato a Lombardo Maria Concetta ma di fatto di proprietaà di Candela, e al motociclo Yamaha T-Max targato EW68691 di proprietaà di Piras. Si censura che il GUP abbia restituito i beni sequestrati senza valutare la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria/allargata prevista per i reati in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e art. 240-bis c.p. dell'auto VW Golf (FF202KC) e del motociclo Yamaha T-Max (EW68691) e ha rinviato al Tribunale di Genova perché effettui una valutazione specifica sulla confiscabilitaà dei rispettivi beni alla luce dei principi richiamati (nesso di derivazione diretta, requisiti della confisca allargata: reato-spia, disponibilitaà/titolaritaà di beni in valore sproporzionato, mancata giustificazione della provenienza, ragionevolezza temporale). Per il resto la sentenza di patteggiamento resta valida.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: consente la definizione del procedimento con sentenza con accordo tra parti; la Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento che omette una misura obbligatoria puo essere impugnata in cassazione quando la misura sia prevista per legge in relazione al titolo di reato.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti di impugnabilitaà della sentenza di patteggiamento: in generale la sentenza che omette misure di sicurezza non e assoggettabile a cassazione salvo che si tratti di misure obbligatorie per legge in relazione al reato.
Richiamato come base normativa per l'esperibilitaà del ricorso per cassazione quando la misura omessa sia obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (c. 1 e c. 7-bis)
Regola i reati in materia di stupefacenti; il comma 7-bis dispone che in caso di condanna o patteggiamento e ordinata la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato, salvo appartenenza a terzi estranei, o, quando non possibile, la confisca per valore corrispondente.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Rinvio alle norme sulla confisca in casi particolari (oggi art. 240-bis c.p.): consente la confisca di denaro, beni o utilitaà di cui il condannato non giustifichi la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito/attivitaà.
Regola la confisca come misura facoltativa del profitto del reato; in patteggiamento puo essere disposta la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato.
Prevede la confisca allargata (obbligatoria in presenza dei requisiti): applicabile per reati-spia quando il condannato possiede beni in valore sproporzionato e non giustifica la provenienza; la giurisprudenza richiede anche la ragionevolezza temporale dell'acquisto.
Norme relative ai reati a carico degli imputati (citati nell'imputazione originaria); non sono il fulcro del decisum sulla confisca, ma contesto fattuale.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento che omette una misura obbligatoria prevista dalla legge in relazione al reato e impugnabile per cassazione; quindi il Procuratore puo impugnare omissioni di confisca obbligatoria.
- In materia di stupefacenti la confisca puo essere disposta sia come confisca del profitto/ prodotto (art. 240 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90) sia come confisca 'allargata' (art. 240-bis c.p. richiamato da art. 85-bis) quando ricorrono i requisiti di reato-spia, sproporzione e mancata giustificazione della provenienza.
- La semplice appartenenza formale del bene a terzi non esclude automaticamente la confisca: va valutata la reale disponibilitaà e l'eventuale uso del bene nell'attivitaà illecita.
- Le somme di denaro trovate in possesso non sono automaticamente confiscabili se il reato accertato e solo la detenzione per uso personale; per la confisca delle somme e necessaria l'emersione di un nesso con attivitaà di spaccio o l'applicabilitaà della confisca allargata per sproporzione.
- Il giudice, anche nel patteggiamento, deve motivare e valutare specificamente la sussistenza dei presupposti per la confisca; la restituzione automatica dei beni sequestrati senza questa valutazione e viziata e puo essere cassata e rinviata per nuovo esame.
- La confisca allargata richiede, oltre ai requisiti formali (reato-spia, sproporzione, mancata giustificazione), anche un criterio di ragionevolezza temporale tra l'acquisto del bene e la realizzazione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32581/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32588/2024 del 14/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →