Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) vizio per ammissione della prova testimoniale: il ricorrente censura l'assunzione di testimonianze ai sensi dell'art. 507 c.p.p. rilevando che il Pubblico Ministero non aveva depositato la lista testi ai sensi dell'art. 468 c.p.p., sicche' non si sarebbe potuto ricorrere al potere ufficioso di acquisire prove; 2) vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.: si contesta l'integrazione della violenza sulle cose (forzatura/manomissione) nel furto contestato, sostenendo mancanza di prova (filmato non idoneo e assenza di riferimento nella denuncia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo ha richiamato il consolidato orientamento (Sezioni Unite) secondo cui l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di acquisire d'ufficio mezzi di prova anche quando non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione, purché le prove siano ritenute assolutamente necessarie; sul secondo ha confermato che la valutazione di merito, basata anche sulla denuncia e sulle sommarie informazioni della persona offesa che ha riferito il taglio del cavo, giustifica l'applicazione dell'aggravante per violenza sulle cose. Conseguentemente resta confermata la condanna di primo grado (rete delle decisioni di merito confermate: pena pari a 5 anni e 6 mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per tre furti aggravati, con recidiva contestata) e il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice puo' acquisire d'ufficio nuovi mezzi di prova anche se non e' stata effettuata in precedenza altra acquisizione probatoria; la locuzione "terminata l'acquisizione delle prove" indica il momento processuale e non il presupposto della possibilità di esercitare il potere.
Disciplina il deposito della lista dei testi; la mancata formazione tempestiva della lista puo' essere superata se il giudice ritiene le prove assolutamente necessarie e le assume d'ufficio ai sensi dell'art. 507.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che enunciano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali); utilizzate dal ricorrente per censurare l'ammissione della prova testimoniale e la valutazione dell'aggravante.
Articolo che punisce il furto e le aggravanti; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante n.2 (violenza sulle cose) sulla base della valutazione del materiale istruttorio (denuncia e dichiarazioni della persona offesa) e ha confermato la qualificazione dei reati come aggravati.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, Sent. n. 11227/1992) e successivi precedenti di legittimita'
La Corte ha richiamato consolidati precedenti che affermano la possibilita' per il giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove ex art. 507 anche in assenza di precedente acquisizione probatoria e anche per prove dalle quali le parti sarebbero decadute per omesso deposito della lista, se sussiste l'assoluta necessita'.
Massime di principio
- Il potere del giudice di acquisire d'ufficio mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e' molto ampio: puo' essere esercitato anche quando non vi sia stata preliminare acquisizione probatoria, purché il giudice ritenga la prova "assolutamente necessaria" per decidere.
- La mancata formazione tempestiva della lista testi (art. 468 c.p.p.) non rende automaticamente invalida l'assunzione di quelle testimonianze se il giudice, con motivazione, ritiene necessario sopperire d'ufficio alla carenza istruttoria.
- Perche' sia riconosciuta l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2) non e' sempre necessario un filmato esplicito della forzatura: la Corte puo' ritenere sufficiente la combinazione di dichiarazioni della vittima, segni di manomissione (es. cavo tranciato) e altri elementi probatori che dimostrino la rottura o il danneggiamento tali da richiedere ripristino.
- Le censure in Cassazione sull'apprezzamento delle prove di merito sono difficili da accogliere quando i giudici di merito hanno reso valutazioni congruenti e tra loro conformi (cd. doppia conforme).
- Chi intende contestare l'ammissione di prove o l'integrazione di aggravanti deve puntare su profili di diritto ben definiti (vizi di motivazione macroscopici, violazioni processuali sostanziali), fornendo elementi che dimostrino l'insufficienza o la manifesta illogicita' della valutazione di merito.
- Per difendersi efficacemente in casi simili: depositare tempestivamente la lista testi, conservare e documentare ogni elemento probatorio (video, foto, rapporti tecnici), fare constatare formalmente danni/manomissioni e, se si contesta l'aggravante, acquisire perizie o testi che smentiscano la forzatura.
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