Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) inosservanza o errata applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.) con riferimento all'aumento di pena per il vincolo della continuazione, contestando l'entità della pena applicata (si chiedeva che la pena fosse inferiore a quella corrispondente a un mese e Euro 1.000 di multa per ciascun reato in continuazione); 2) inosservanza o errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 69, 132 e 133 c.p., con dedotta carenza di motivazione sul diniego di una più ampia concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la rideterminazione della pena da parte della Corte territoriale nel giudizio di rinvio, indicando che non v'è obbligo di motivare specificamente ogni singolo aumento nel reato continuato quando la motivazione complessiva rende chiara la quantificazione della pena-base e non si viola il limite legale (richiamata giurisprudenza sul tema). Sul secondo motivo ha osservato che la censura non colpisce la sentenza impugnata, la quale ha in realtà riconosciuto le circostanze attenuanti generiche; pertanto il motivo è infondato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce i delitti in materia di stupefacenti; la Corte ha rideterminato la pena in relazione alle imputazioni residue riconducibili a quest'articolo dopo aver escluso il reato associativo.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sull'associazione a delinquere finalizzata a reati in materia di stupefacenti; la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli indici addotti a sostegno della sussistenza dell'associazione fossero equivoci e non idonei a distinguerla dalla semplice compartecipazione in reati continuati ex art. 73.
Codice penale, art. 69
Riguarda le circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava il diniego di riduzioni per attenuanti ma la Corte territoriale aveva invece riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Codice penale, art. 132
Norma sulla determinazione della pena; richiamata nella censura del ricorrente in relazione alla determinazione/quantificazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la determinazione motivata e rispettosa dei limiti legali.
Codice penale, art. 133
Norma concernente la determinazione della pena (modalità di applicazione delle circostanze e delliceità); la censura relativa alla sua applicazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Codice penale, art. 81 comma 1
art. 81, comma primo, cod.pen.
Limite legale del triplo della pena-base per la continuazione; la Corte osserva che non vi è violazione di tale limite dato il modesto incremento complessivo applicato.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)
art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: b) inosservanza o errata applicazione della legge penale; e) motivazione illogica o carente. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero manifestamente infondate o non pertinenti rispetto al contenuto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel reato continuato non è obbligatorio motivare separatamente ogni singolo aumento di pena: è sufficiente una motivazione complessiva che giustifichi la quantificazione della pena-base e dimostri il rispetto dei limiti legali (es. triplo della pena-base).
- La qualificazione dell'assetto criminoso come associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) richiede indici chiari di struttura stabile e coordinata; indici equivoci possono portare a escludere l'associazione e a qualificare le condotte come concorso in reati continuati (art. 73).
- In cassazione le censure devono confrontarsi direttamente con le motivazioni effettive della sentenza impugnata: contestazioni che non si rapportano al contenuto motivazionale non sono idonee a fondare il ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità o l'accoglimento manifestamente infondato del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione il giudice dell'appello deve rideterminare la pena con motivazione adeguata sulle risultanze rimaste, tenendo conto delle statuizioni di annullamento parziale operate dalla S.C.
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