Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e vizio di motivazione per contraddittorietà e mancato esame della prospettazione difensiva secondo cui l'indirizzo risultante dalla segnalazione era errato e Serratore non era consapevole dell'arrivo di stupefacente; (2) violazione dell'art. 192 commi 1 e 2 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione delle voci captate nelle intercettazioni (nuova perizia trascrittiva): secondo il ricorrente la perizia non consente di attribuire le voci ai presenti e la Corte di merito avrebbe motivato in modo contraddittorio l'attribuzione di una telefonata al Serratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi replicassero argomentazioni già svolte in appello e motivatamente respinte dalla Corte d'appello, senza un confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha richiamato e condiviso la ricostruzione della consegna controllata, la firma del documento di trasporto da parte del Serratore, il comportamento tenuto (introduzione di pacchi nell'abitazione e successivo trasporto alla masseria) e l'abbinamento tra captazioni e osservazioni degli operanti, ritenuti sufficienti a sostenere la responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il provvedimento impugnato (condanna rideterminata in appello in 7 anni di reclusione e Euro 30.000 di multa) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 80 comma 2
Norme del codice degli stupefacenti in relazione all'importazione e alle circostanze aggravanti/attenuanti; la responsabilità per l'importazione e detenzione ai fini di spaccio è stata ritenuta integrata dai fatti (consegna controllata, firma della bolla, apertura e gestione dei colli).
art. 192 c.p.p., commi 1 e 2
Richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità della valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a reiterare ragioni già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello, rendendo il motivo inammissibile.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Lettere del motivo di cassazione relative alla presunta violazione delle regole di formazione della prova e alla contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che i rilievi non fossero nuovi e non avessero affrontato specificamente le argomentazioni dell'organo di merito.
art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.
Norma richiamata in relazione al dovere di una motivazione "dialogica" del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito adeguata risposta alle questioni sollevate, per cui la censura in Cassazione è priva di confronto critico con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre motivi già valutati e respinti in appello: il ricorrente deve confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, indicando punti precisi di illegittimità o di inattendibilità della motivazione.
- La valutazione della prova materiale e degli atti di polizia giudiziaria (consegna controllata, firma della bolla, osservazione degli agenti) è rimessa al giudice di merito e gode di ampia discrezionalità; per farla riformare in Cassazione occorrono profili di diritto chiari o vizi motivazionali non meramente ripetuti.
- Le intercettazioni e le captazioni, se sostenute da osservazioni dirette degli operanti che permettono l'abbinamento tra voci e persone, possono integrare prova idonea ad attribuire responsabilità anche quando l'identificazione fonica non sia tecnologicamente perfetta.
- Una perizia trascrittiva o fonica deve fornire elementi decisivi per mettere in dubbio l'attribuzione fatta dal giudice di merito; l'assenza di tale chiarezza rende la censura sulla voce inammissibile se non è dimostrato come il giudice abbia errato nell'abbinamento tra osservazione e captazione.
- Chi invoca la mancata consapevolezza (nessuna conoscenza dell'arrivo della droga) deve offrire elementi concreti che rendano credibile l'ipotesi alternativa; il semplice dubbio sull'esattezza dell'indirizzo, se il destinatario ha materialmente ricevuto e firmato i colli, è di regola insufficiente.
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