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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32588/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, atteso che la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ma le ha negato qualunque effetto nel confronto con le aggravanti; oltre a ciò, la dedotta inosservanza o errata applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione al combinato disposto degli artt. 61‑bis (transnazionalità), 69 (continuazione) e 416‑bis c.p. (associazione). In sintesi: si contesta che un'attenuante ad effetto premiale sia stata riconosciuta in modo meramente formale senza incidere sul calcolo della pena, e che la Corte territoriale abbia posto in bilanciamento la circostanza aggravante della transnazionalità in modo da annullare l'effetto dell'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sulla quantificazione della pena, con il vincolo che la nuova quantificazione non possa essere in peius per l'imputato. La declaratoria di responsabilità è stata invece dichiarata irrevocabile. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la Cassazione ha accolto parzialmente le doglianze dell'imputato sul piano della motivazione e del confronto tra circostanze.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 7, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Attenuante speciale riconosciuta dalla Corte d'appello e qualificata dalla Cassazione come dotata di spiccata funzione premiale; se riconosciuta deve essere effettivamente considerata nel bilanciamento delle circostanze e incidere sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 61‑bis cod. pen.

    Circostanza aggravante relativa alla transnazionalità dei reati; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa essere posta in bilanciamento tale da cancellare meccanicamente l'effetto di un'attenuante speciale senza un corretto ragionamento motivazionale.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra delitti (unificazione delle pene); citata in relazione al calcolo complessivo della pena risultante dall'unificazione e dalla comparazione delle circostanze.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso / associazione criminale; rilevante ai fini della valutazione della gravità del reato e dell'applicazione delle aggravanti nel bilanciamento delle circostanze.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; invocato per contestare il modo in cui la Corte d'appello ha bilanciato le circostanze, riconoscendo un'attenuante senza darle effetto pratico.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione per violazione o falsa applicazione della legge penale; invocato in relazione all'applicazione congiunta degli artt. 61‑bis, 69 e 416‑bis nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • Il riconoscimento formale di un'attenuante speciale (es. art. 74, comma 7 DPR 309/1990) impone che il fatto abbia un effetto concreto nel bilanciamento delle circostanze: non può essere riconosciuta «in astratto» senza incidere sulla pena.
  • L'aggravante di transnazionalità (art. 61‑bis) non prevale automaticamente sulle attenuanti speciali: il giudice deve motivare congruamente il rapporto fra aggravanti e attenuanti e il risultato del bilanciamento.
  • Se l'errore riguarda esclusivamente la determinazione della pena o il bilanciamento delle circostanze, la Cassazione può annullare la decisione solo sul trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio, mantenendo la declaratoria di responsabilità quando irrimediabile.
  • La doglianza per manifesta illogicità della motivazione (art. 606(1)(e) c.p.p.) è efficace quando il giudizio del giudice di merito risulta contraddittorio o privo di argomentazione sul punto decisivo (qui: l'effetto dell'attenuante sul calcolo della pena).
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe: ottenere il riconoscimento esplicito dell'effetto dell'attenuante nel corpo della motivazione e, in caso di rifiuto o di attribuzione puramente formale, proporre ricorso per cassazione contestando il bilanciamento motivazionale e la corretta applicazione delle norme aggravanti.

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