Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che confermava la condanna per concorso in illecita detenzione di cocaina (artt. 81, 110, 73 co.1-bis DPR 9/10/1990 n.309, riqualificato ai sensi del comma 5). Fatti: il 25.10.2017, durante un'irruzione nell'abitazione di Bisceglia (sottoposto agli arresti domiciliari), gli operanti trovarono al primo piano strumenti per il confezionamento, al secondo piano Zero e la Passidomo uscire da un bagno dove nel WC era stata trovata una dose di cocaina (si era udito lo scarico); su Zero furono trovate altre due dosi e 438 euro; nella rete fognaria furono rinvenute dosi confezionate allo stesso modo. Motivi di impugnazione: (1) nullità per mancata verbalizzazione/valutazione delle conclusioni della difesa in sede d'appello, con richiamo all'art. 23-bis d.l. 137/2020 e artt. 178(1)(c) e 180 c.p.p.; (2) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova che avrebbe attribuito la condotta a Zero (ossia contestazione della rilevanza del rumore dello sciacquone e della possibile azione del coabitante Bisceglia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla presunta nullità: la difesa non ha specificato il contenuto delle richieste non verbalizzate né il pregiudizio subito. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché costituisce una richiesta di revisione del giudizio di fatto (valutazione del compendio probatorio), preclusa in sede di legittimità, e perché riproposizione di doglianza gia' svolta in appello senza confrontarsi con la motivazione di quest'ultima. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 co.1-bis, 81, 110 (codice stupefacenti)
La condotta perseguita è la illecita detenzione di cocaina in concorso; la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base del possesso diretto, della corrispondenza del confezionamento e del comportamento (flushing) degli imputati.
Comma 5 (riqualificazione) della medesima norma
E' stata applicata una riqualificazione come prevista dal comma 5 nella valutazione del fatto; utilizzata per definire il titolo di reato rilevante.
Art. 23-bis D.L. n.137/2020
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della trattazione scritta in appello; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancata verbalizzazione delle conclusioni difensive non determini nullità se non viene specificato contenuto non verbalizzato e pregiudizio.
Artt. 178 co.1 lett. c) e 180 c.p.p.
Invocate rispetto alle modalità di verbalizzazione e deposito delle conclusioni; la Corte ha valutato la doglianza procedurale manifestamente infondata per mancanza di specificazione e prova del pregiudizio.
Art. 606 co.1 lett. c) e lett. e) c.p.p. (motivi di cassazione)
Gli articoli regolano i motivi di cassazione esperibili: lett. c) per questioni di nullità/processo e lett. e) per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo inammissibile per essere una rimessione del giudizio di fatto.
Giurisprudenza citata: Sez.4, n.22090 del 04/04/2019, Rv.276090
Principio richiamato: la mancata verbalizzazione di richieste difensive non comporta nullità se non è specificato il contenuto delle richieste e il pregiudizio derivante dalla loro mancata valutazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento per nullità processuale dovuta a mancata verbalizzazione di atti o conclusioni è necessario indicare nello specifico quale contenuto non è stato verbalizzato e dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla parte.
- In cassazione non è ammessa una semplice richiesta di riconsiderazione del giudizio di fatto: le censure devono riguardare vizi di diritto o una manifesta illogicità, contraddittorietà o genericità della motivazione.
- La prova del possesso di stupefacenti può essere fondata su elementi indiziari concatenati (droga rinvenuta su persona, corrispondenza del confezionamento, comportamento degli imputati come tentativi di disfarsi della sostanza, rinvenimento di dosi nella rete fognaria): la Corte valuta la compatibilità logica complessiva dei dati fattuali.
- La riproposizione in Cassazione di doglianze già formulate in appello è preclusa se non si dimostra come la Corte d'appello abbia errato nella motivazione; occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione resa dal giudice di merito.
- Il deposito tardivo delle conclusioni deve essere trattato coerentemente dal giudice; tuttavia, l'eventuale irregolarità processuale non è automaticamente annullante se non è provato l'effettivo pregiudizio.
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