Cassazione Penale, Sentenza n. 32581/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17/01/2024: censura del diniego di messa alla prova e di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 464 quater c.p.p. e art. 58 L.689/1981, come modificato dal d.lgs. n.150/2022) e doglianza di eccessività della pena dopo la riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve ex art. 73, V comma, DPR 309/1990 (si chiedeva riduzione della pena in considerazione della giovane età e delle condizioni personali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il giudizio di merito sul diniego della messa alla prova, fondato sulla valutazione discrezionale dei criteri prognostici dell'art. 133 c.p. (in particolare sulla presenza di precedenti specifici e sulla violazione delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari). Ha altresì reputato corretta la determinazione della pena (uno anno e quattro mesi di reclusione e multa di € 3.066,00 in primo grado rideterminata in appello), poiché motivata con riferimento alla personalità dell'imputato e al carattere professionale dell'attività di spaccio; la pena è risultata non superiore alla media edittale. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma V
La Corte territoriale ha operato la riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve prevista da questa norma, incidendo sulla contestazione e sulla determinazione della pena
Codice di procedura penale, art. 464‑quater
Norma richiamata in relazione alla messa alla prova; la Corte ha confermato che l'ammissione è soggetta al giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo se carente di adeguata motivazione
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58 (modificato)
Riguarda le pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità); la Corte ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, l'applicazione resta soggetta alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e alla discrezionalità del giudice di merito
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Interventi normativi richiamati per le modifiche alle pene sostitutive; la Corte ne evidenzia l'applicabilità ma ribadisce il ruolo discrezionale del giudice di merito nel valutare l'idoneità alla pena sostitutiva
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la prognosi rieducativa; la Corte ha posto all'origine del diniego della messa alla prova e della dosimetria della pena la valutazione degli elementi ivi indicati (personalità, modalità della condotta, precedenti, ecc.)
Massime di principio
- L'ammissione alla messa alla prova per un maggiorenne è rimessa al giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito: se la decisione è adeguatamente motivata in base ai criteri dell'art. 133 c.p., la Cassazione non interviene
- La presenza di precedenti specifici e la violazione di misure cautelari o prescrizioni sono elementi che possono negativamente influire sulla prognosi e giustificare il diniego della messa alla prova o di pene sostitutive
- Le modifiche legislative del d.lgs. n.150/2022 non eliminano il potere discrezionale del giudice nelle pene sostitutive; il giudice deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivare la decisione
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito: una motivazione sintetica è sufficiente se la pena è dentro la media edittale e risulta ancorata a criteri come la personalità del reo e il carattere professionale del reato
- In sede di impugnazione in Cassazione, i rilievi di eccessività della pena o di mancato riconoscimento di benefici alternativi sono difficili da accogliere se la motivazione di merito mostra un'apprezzabile valutazione degli elementi prognostici e di personalità
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