Cassazione Penale, Sentenza n. 19450/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21-07-2021 del tribunale del riesame di Palermo che aveva escluso il ruolo di finanziatore e parzialmente annullato l'ordinanza del G.I.P. del 24-06-2021 solo con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., confermando comunque la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la mancanza o insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui lo riteneva "stabile acquirente" e organico all'associazione di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia — in cui ammetteva acquisti limitati a due occasioni e pagamenti a credito — avrebbero dovuto escludere la continuità delle forniture e l'operatività ad esso attribuita
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte doglianze di carattere fattuale e una richiesta di rivalutazione delle prove, che non è consentita in sede di legittimità, e che il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi facendo riferimento alla continuità e frequenza delle forniture emergenti dalle intercettazioni e dalle transazioni economiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere di cui all'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
Citata come circostanza aggravante contestata: la Corte ne registra l'uso nel quadro dell'ipotesi associativa, riconoscendo la rilevanza dell'aggravante in sede di valutazione del quadro indiziario
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti); la Corte conferma che la ricostruzione del tribunale cautelare ha individuato requisiti strutturali e partecipazione operativa del ricorrente
Richiamato nel motivo di ricorso come riferimento normativo oggetto di presunta violazione; la Corte però sottolinea che le doglianze erano essenzialmente fattuali e non attengono a violazioni di legge direttamente sindacabili in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per la sintesi del motivo di ricorso ai fini dell'esame: norma procedurale che disciplina la forma di riepilogo del motivo
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disposizioni
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria cui la Corte ha rimesso l'esecuzione del provvedimento
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità del ricorrente nel far sorgere la causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista colpa nella determinazione e quindi ha fissato il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per la rivalutazione dei fatti: le critiche che consistono in una diversa valutazione degli elementi indizianti sono inammissibili se non accompagnate da specifiche censure di legge o da manifesta illogicità della motivazione
- In materia di misure cautelari personali la legittimità del provvedimento in Cassazione si verifica principalmente sul piano della regolarità e completezza della motivazione e sulla correttezza giuridica, non sulle alternative ricostruzioni fattuali
- Intercettazioni, transazioni economiche ricorrenti e la prova di continuità nei contatti possono legittimamente fondare la valutazione della sussistenza di un ruolo stabile (acquirente/intermediario) in un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti
- La breve durata temporale di contatti o forniture non esclude di per sé la configurabilità della partecipazione a un'associazione per delinquere: rileva la struttura organizzativa e la rilevanza funzionale della condotta ai fini di più delitti
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario articolare censure di diritto o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, indicando punti specifici e contraddittorietà nella valutazione degli indizi
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