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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Alcuni comproprietari di un immobile avevano convenuto in giudizio la società distributrice di energia e la società dante causa del venditore, deducendo che una porzione del bene acquistato risultava occupata da manufatti della distributrice. Chiedevano l'accertamento dell'illegittimo possesso o detenzione della porzione occupata, il rilascio dell'area e il ripristino dei confini, oltre al risarcimento dei danni e alla declaratoria di inadempimento della società cedente per non aver riposizionato i confini. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di rilascio e ripristino nei confronti della società distributrice, ritenendo non provata l'esistenza e l'opponibilità di una servitù ex art. 1062 c.c. a suo favore, e aveva rigettato la domanda risarcitoria. La società distributrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e inammissibilità dell'appello per genericità, nonché violazione di norme in tema di compravendita e garanzie; 2) erronea interpretazione del contratto di compravendita del 15.9.2005, con violazione dei canoni ermeneutici; 3) violazione degli artt. 1062 e 112 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso indebitamente la costituzione della servitù e la legittimità del mantenimento dell'installazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto in modo completo l'atto di appello né dimostrato l'effettiva non pertinenza dei motivi di gravame rispetto alla sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il contratto e applicato i principi in tema di costituzione e opponibilità delle servitù: mancava prova di atti o documenti idonei a dimostrare i conferimenti richiamati nel contratto, e in ogni caso clausole generiche o di stile non bastano a rendere opponibile al terzo una servitù non trascritta. Ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione illogica, non per la mera preferenza di una diversa lettura del testo negoziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per denunciare l'inammissibilità dell'appello per genericità, in cassazione occorre riprodurre il contenuto dell'atto di appello in modo tale da consentire il controllo sulla pertinenza dei motivi rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'interpretazione di una clausola contrattuale non costituisce 'fatto' decisivo ai fini del vizio di omesso esame.

  • artt. 1498, 1483, 1490 e 1492 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'ammissibilità dell'appello e sulle garanzie nella compravendita, ma non ritenuti decisivi dalla Corte nel rigetto del primo motivo.

  • artt. 1362 e 1371 c.c.

    La censura dell'interpretazione contrattuale richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 1062 c.c.

    Per la costituzione e opponibilità di una servitù occorrono elementi idonei a individuare in modo non equivoco fondo dominante, fondo servente, contenuto e modalità di esercizio; clausole generiche o di mero stile non sono sufficienti.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto ultrapetizione, ma la Corte ha escluso il vizio perché il giudice d'appello si è limitato a valutare l'esistenza e l'opponibilità del titolo della servitù nei limiti delle domande proposte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02

    Ricorrendo i presupposti temporali, è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per genericità richiede l'autosufficiente trascrizione, almeno nelle parti essenziali, dell'atto di gravame, così da consentire alla Corte il controllo sulla effettiva non pertinenza dei motivi rispetto alla sentenza impugnata.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è consentito chiedere una nuova valutazione del significato del testo negoziale sulla base di una diversa lettura delle stesse clausole.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne fatti storici decisivi, non questioni di mera interpretazione giuridica o negoziale.
  • Una servitù non trascritta è opponibile al terzo acquirente solo se il relativo titolo risulti inequivocamente richiamato o portato a conoscenza nell'atto di trasferimento; formule generiche o di stile non bastano.
  • Chi invoca l'esistenza di una servitù deve fornire prova del titolo costitutivo e dei suoi elementi essenziali; la mera preesistenza di un manufatto o di una situazione materiale non dimostra di per sé la legittimità del peso gravante sul fondo.
  • La deduzione di violazione dei criteri ermeneutici richiede di indicare specificamente quali canoni siano stati disattesi e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaServitùImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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