Cassazione Civile, Ordinanza n. 25465/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un giudizio civile iniziato nel 2007 e definito nel 2020 dinanzi ai giudici ordinari. Nel successivo giudizio di equa riparazione, in sede monitoria erano stati liquidati € 2.400; in sede di opposizione la corte territoriale aveva accolto parzialmente l'opposizione e liquidato € 3.000 di indennizzo, oltre a spese di lite ed esborsi. Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Salerno con cinque motivi: con i primi due ha censurato la liquidazione dei compensi per entrambe le fasi del giudizio di merito, deducendo da un lato difetto di motivazione e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., e dall'altro violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, l. 794/1942, 13, comma 6, l. 247/2012, 2, commi 1, 4 e 5, d.m. 55/2014 e delle tabelle n. 8 e n. 12 allegate. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha contestato il mancato riconoscimento della maggiorazione fino al 30% dei compensi per l'uso di modalità informatiche nella redazione degli atti depositati telematicamente, deducendo omessa pronuncia, vizi motivazionali e violazione dell'art. 13, comma 6, l. 247/2012 e dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che la liquidazione complessiva dei compensi per le due fasi del grado di merito era inferiore ai minimi tariffari in relazione al valore della controversia. In applicazione di una decisione sostitutiva nel merito, ha rideterminato i compensi in € 225 per la fase ingiuntiva e in € 1.198,50 per la fase di opposizione, oltre € 69,73 di esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente. Ha invece rigettato il terzo, il quarto e il quinto motivo, ritenendo corretta la motivazione della corte territoriale sul diniego della maggiorazione per l'uso di modalità informatiche. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili per il solo parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto contro il decreto impugnato
richiamato quale parametro della motivazione della decisione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio motivazionale
richiamato tra le norme violate in tema di liquidazione dei compensi
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite
richiamato come criterio di determinazione del compenso professionale
richiamato in tema di liquidazione degli onorari
richiamato sia per la liquidazione dei compensi sia per la richiesta di maggiorazione per modalità informatiche
art. 2, commi 1, 4 e 5, d.m. 55/2014
richiamato quale fonte dei parametri tariffari per la liquidazione dei compensi
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014
richiamato per la pretesa maggiorazione dei compensi per la redazione telematica degli atti
tabelle n. 8 e n. 12 allegate al d.m. 55/2014
richiamate per la determinazione concreta dei compensi dovuti
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali il giudice deve rispettare i minimi risultanti dai parametri applicabili in relazione al valore della controversia e alle attività effettivamente svolte nelle diverse fasi del procedimento.
- Quando il ricorso deduce la liquidazione inferiore ai minimi tariffari, la censura è fondata se dalla motivazione o dal risultato liquidatorio emerge uno scostamento non consentito rispetto ai parametri normativi.
- La maggiorazione prevista per l'uso di modalità informatiche nella redazione degli atti non è dovuta automaticamente: il giudice può negarla con motivazione ritenuta conforme a diritto, ove non ne ricorrano i presupposti normativi.
- In caso di accoglimento solo parziale del ricorso, la Corte può cassare la decisione impugnata limitatamente ai capi accolti e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25444/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25445/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25448/2023 del 30/08/2023
- ordinanza_civile · 30 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25450/2023 del 30/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →