Cassazione Civile, Ordinanza n. 25305/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società che aveva stipulato, insieme a un fideiussore, un articolato rapporto di cessione di crediti e factoring con successive integrazioni ha convenuto in giudizio la controparte deducendo che questa non avesse svolto l’attività di gestione e recupero dei crediti ceduti, pur continuando ad addebitare commissioni e interessi passivi sui rapporti regolati da conto corrente. In primo grado erano state chieste la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la declaratoria di non debenza delle commissioni di factoring, plus factoring e gestione, nonché, in subordine, la nullità delle clausole commissionali, la rideterminazione delle somme addebitate, l’accertamento dell’eventuale usurarietà degli interessi e il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno però ritenuto inammissibile la domanda di usura per indeterminatezza della causa petendi, perché la parte non aveva allegato in modo specifico i tassi applicati, e hanno escluso la risoluzione per grave inadempimento. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, violazione dell’art. 1815 c.c., degli artt. 99, 112, 1418 e 1421 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la consulenza tecnica di parte avrebbe invece indicato i TEG applicati e che il giudice avrebbe dovuto comunque rilevare d’ufficio la nullità/usurarietà; ha inoltre lamentato il mancato espletamento di una c.t.u. contabile. La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure: ha affermato che il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare questioni o argomentazioni difensive ma solo fatti storici decisivi; ha ribadito che l’usura richiede la specifica allegazione del dato concreto del tasso applicato, non potendo il rilievo officioso supplire alle carenze allegatorie delle parti; ha confermato che la c.t.u. non può essere disposta in funzione meramente esplorativa; ha infine dichiarato inammissibile la doglianza ex artt. 99 e 112 c.p.c. per difetto di specificità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva già respinto il gravame contro la decisione di primo grado. Le ragioni decisive sono state: l’inammissibilità del motivo nella parte in cui denunciava omesso esame di fatti, perché in realtà mirava a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie; l’infondatezza della censura sulla violazione dell’art. 1815 c.c. e delle norme sulla nullità, poiché la dedotta usurarietà non era stata adeguatamente allegata e provata; la legittimità del diniego della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta esplorativa; e l’inammissibilità della doglianza sugli artt. 99 e 112 c.p.c. per carenza di specificità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità della clausola sugli interessi e la non debenza di interessi presuppongono la prova del carattere usurario degli stessi; non è sufficiente un richiamo generico alla possibile usura senza specifica allegazione del tasso applicato.
La censura di violazione del principio della domanda deve essere dedotta in modo specifico, indicando puntualmente il contenuto della doglianza e il contrasto con la sentenza impugnata.
La doglianza su omessa pronuncia, ultrapetizione o extrapetizione deve essere specificamente formulata e autosufficiente; non può essere rimessa alla Corte la ricostruzione esplorativa della critica.
Il rilievo officioso della nullità non può supplire alle carenze di allegazione e prova della parte quando la nullità dipenda da fatti che devono essere specificamente dedotti.
La rilevabilità d’ufficio della nullità opera solo in presenza di fatti già compiutamente allegati; non consente di introdurre d’ufficio fatti non dedotti.
L’onere di provare l’usurarietà degli interessi grava su chi la allega, dovendo essere indicati il contratto, la clausola sugli interessi, i tassi concretamente applicati e gli elementi necessari al raffronto con il tasso soglia.
La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto delle parti e, nel caso esaminato, il suo diniego non è stato ritenuto precluso in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è infondato se la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui la prova dell’usura richiede specifica allegazione e non può essere sostituita da rilievo officioso o da c.t.u. esplorativa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e non questioni, argomentazioni difensive o una diversa lettura delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.
Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sarebbe comunque inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che siano diverse le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La nullità relativa connessa all’attività del consulente tecnico è rilevabile solo nei modi e nei tempi previsti, ma la Corte la richiama solo per distinguere il tema dall’ammissibilità della c.t.u.
La valutazione della consulenza di parte e delle risultanze istruttorie appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
terzo comma, secondo periodo
La verifica dell’usura richiede la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti rispetto ai parametri normativi di riferimento.
Massime di principio
- Nei giudizi in cui si deduce l’usurarietà degli interessi, la parte che invoca la nullità della clausola deve allegare in modo specifico il dato concreto del tasso applicato e gli elementi necessari per il raffronto con il tasso soglia; la rilevabilità d’ufficio non sana carenze allegatorie o probatorie.
- Il rilievo officioso della nullità contrattuale non può sostituirsi all’onere di allegazione delle parti quando l’accertamento dipende da fatti specifici non introdotti nel processo.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è uno strumento per colmare lacune assertive o probatorie della parte e può essere legittimamente negata se avrebbe finalità meramente esplorative.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non la diversa valutazione delle prove o le argomentazioni difensive svolte dalla parte.
- La deduzione di violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in cassazione richiede una formulazione specifica e autosufficiente, con puntuale confronto tra norma invocata e contenuto della decisione impugnata.
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