Cassazione Civile, Ordinanza n. 01605/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2013 e 2014, con i quali l’Ufficio ha recuperato IVA e irrogato sanzioni ritenendo che la società avesse indebitamente detratto imposta mediante fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da un soggetto considerato una "cartiera". I contribuenti hanno impugnato gli atti, ma sia il giudice di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno respinto i ricorsi/appelli. In Cassazione è stato proposto un unico motivo, formalmente ricondotto agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c.: secondo i ricorrenti, il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di appello fossero una mera reiterazione delle difese già svolte in primo grado, omettendo così di pronunciare su tutta la domanda e oltre i limiti di essa.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’unico motivo inammissibile e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non aggredisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché si appuntava su un diverso profilo rispetto a quello effettivamente posto a base del rigetto; inoltre ha rilevato che la questione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti era stata decisa in conformità alla giurisprudenza di legittimità. È stata anche affermata l’inammissibilità della doglianza sul preteso omesso esame dei motivi di appello, per mancata trascrizione o produzione dell’atto di appello e comunque perché la sentenza impugnata dava conto di aver esaminato le eccezioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., in applicazione della disciplina della decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.; è stato altresì dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la soluzione adottata dal giudice di merito era conforme al diritto vivente.
Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi e perché la sentenza d’appello aveva comunque esaminato le eccezioni.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma evocata per incardinare il ricorso per cassazione su violazione di legge e omesso esame, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato qualificato come inidoneo a formulare una critica specifica alla decisione e quindi come "non motivo", con conseguente inammissibilità.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione di diritto era stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione collegiale conforme, con effetti anche sulla valutazione di abusività del processo.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.
Applicato per la condanna al versamento di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, quale conseguenza della valutazione di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attacchi un passaggio motivazionale diverso o estraneo alla decisione è inammissibile.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi e dimostri il contenuto delle domande o eccezioni asseritamente non esaminate; in mancanza della trascrizione o produzione degli atti rilevanti, la censura è inammissibile.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la decisione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se si dimostra un effettivo contrasto con la giurisprudenza consolidata sull’onere della prova; se la soluzione è conforme al diritto vivente, opera il filtro di inammissibilità.
- Il motivo di ricorso che non espone una critica specifica e riconoscibile alla decisione impugnata si risolve in un "non motivo" e non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può giustificare la condanna per responsabilità aggravata e l’applicazione di ulteriori importi pecuniari a carico della parte soccombente.
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