Cassazione Civile, Ordinanza n. 06580/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente addetto all'imbottigliamento, formalmente qualificato dalla società come recesso individuale per ragioni organizzative e di soppressione del posto. Il lavoratore ha contestato la legittimità del recesso sostenendo che, in realtà, la società avesse posto in essere una riduzione di personale eccedente le soglie previste dalla disciplina dei licenziamenti collettivi, con conseguente necessità di attivare la procedura di cui alla legge n. 223/1991. La Corte d'appello ha accolto tale impostazione, ritenendo che il sito di Pontinia non fosse una autonoma unità produttiva e che dovesse considerarsi l'impresa nel suo complesso; ha quindi dichiarato inefficace il licenziamento e applicato la tutela reintegratoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione dell'art. 24 l. n. 223/1991 e della Direttiva 98/59/CE, contestando sia il criterio territoriale di computo dei recessi sia la nozione di unità produttiva e il momento della sua valutazione; il quarto censurava la tutela sanzionatoria applicata, sostenendo che, nel regime dell'art. 18 St. lav. come modificato dalla l. n. 92/2012, la fattispecie avrebbe dovuto ricadere nella tutela indennitaria e non reintegratoria piena. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste di violazioni di legge, miravano a una rivalutazione dei fatti e degli accertamenti di merito; ha invece ritenuto fondato il quarto motivo, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente considerato il regime sanzionatorio applicabile ratione temporis ai licenziamenti collettivi viziati da violazione procedurale sostanziale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della tutela, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per determinare l'indennità risarcitoria entro i limiti di legge e per regolare le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto per rideterminare il regime sanzionatorio applicabile al caso concreto, alla luce dell'art. 18 St. lav. come modificato dalla l. n. 92/2012, e per liquidare la misura dell'indennità risarcitoria spettante nel limite massimo previsto dalla legge, oltre alle spese del giudizio di legittimità. Resta ferma la qualificazione della vicenda come violazione sostanziale della procedura di licenziamento collettivo, ma viene esclusa l'automatica applicazione della tutela reintegratoria piena adottata dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 24, comma 1, legge n. 223/1991
Ai fini dell'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi rileva la valutazione dell'impresa nel suo complesso; la procedura collettiva non può essere elusa mediante la qualificazione di un recesso come individuale quando la riduzione di personale rientri nella fattispecie legale collettiva.
artt. 4 e 24 legge n. 223/1991
La mancata attivazione della procedura di licenziamento collettivo integra una violazione della disciplina speciale sui recessi plurimi per riduzione di personale.
Nel regime successivo alla l. n. 92/2012 occorre distinguere tra vizi sostanziali e vizi formali del licenziamento collettivo, con diverse conseguenze sanzionatorie; la fattispecie in esame non ricade nella nullità con reintegrazione piena, ma nella tutela correlata alla violazione procedurale sostanziale da determinarsi secondo i commi applicabili ratione temporis.
Ha modificato il regime dell'art. 18 St. lav., imponendo di selezionare la tutela sanzionatoria in base alla tipologia del vizio del licenziamento.
È lo strumento invocato per dedurre violazioni o false applicazioni di legge.
È stato invocato per il preteso omesso esame di un fatto decisivo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
Richiamato nella comunicazione inviata al lavoratore in relazione alla procedura espulsiva individuale.
Direttiva 98/59/CE
Richiamata a sostegno dell'interpretazione della nozione di unità produttiva e della disciplina dei licenziamenti collettivi.
CCNL settore Industria - Comparto Lubrificanti e GPL
Richiamato ai fini della determinazione delle mensilità retributive dovute in caso di tutela risarcitoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur denunciando violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, la verifica del requisito dimensionale e dell'ambito applicativo deve essere compiuta avuto riguardo all'impresa nella sua globalità, salvo che la delimitazione a una singola unità o reparto sia specificamente giustificata e comunicata secondo la procedura legale.
- La nozione di unità produttiva non può essere accertata in astratto, ma dipende dagli assetti organizzativi e direttivi concretamente emergenti; tale accertamento, se sorretto da motivazione logica e prova adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Il mancato esperimento della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale non determina automaticamente la tutela reintegratoria piena, dovendosi distinguere, nel regime dell'art. 18 St. lav. post riforma, tra violazioni sostanziali della procedura e vizi formali con differenti conseguenze sanzionatorie.
- La violazione sostanziale delle regole sui licenziamenti collettivi va sussunta nel sistema sanzionatorio dell'art. 18 St. lav. come modificato dalla l. n. 92/2012, con rimessione al giudice di merito per la corretta quantificazione dell'indennità nei limiti legali.
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